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Per una critica politico-giuridica del lasciapassare

Non si tratta di prendere posizione in favore o contro il green pass, o in favore o contro la vaccinazione obbligatoria; si tratta, più precisamente, di esercitare quel senso critico e quella libertà di pensiero che appare necessaria affinché una società possa continuare a dirsi viva e democratica.
Si ricorda, ancora una volta, che lo Stato non ha resa obbligatoria la vaccinazione poiché la scelta sarebbe stata molto probabilmente contraria alla costituzione (Corte Cost. 22 giugno 1990 n. 307; Corte Cost. 23 giugno 1994 n. 258; Corte Cost. 18 gennaio 2018 n. 5), trattandosi di un vaccino che ancora non ha finito il suo corso di sperimentazione e che può recare danni, anche gravi, a chi lo riceve, come riconosciuto dallo stesso art. 3 del dl 44/2021.
Però lo Stato ha voluto egualmente ottenere il medesimo risultato, e lo ha fatto con lo strumento indiretto del green pass, che da un lato ha indotto grandissima parte dei cittadini a vaccinarsi per non essere esclusi dalla vita sociale, e dall’altro ha consentito parimenti allo Stato di non assumersi alcuna responsabilità in punto di vaccinazione, in quanto atto formalmente non obbligatorio e rimesso alla libera scelta di ognuno.
Il green pass trova la sua regolamentazione in decreti legge, e ad oggi si contano ben sei decreti leggi in materia (dl. 52, 105, 111, 122, 127 e 139 del 2021). È evidente che se lo Stato, invece di dare disciplina normativa ad un fenomeno, interviene su quel fenomeno ogni 15 giorni/un mese, quel fenomeno non risponde più ad un principio di legalità, perché di fatto è invece rimesso alla libertà del potere pubblico, che si attribuisce il diritto di cambiare le regole in ogni momento.
Da precisare, poi, che l’estensione del green pass al lavoro, alle università, alla magistratura, non ha eguali in nessun paese d’Europa.
Inoltre la vaccinazione attiene ad un facere irreversibile, cosicché doveva apparire conforme a buon senso non porre doveri di fare irreversibili con provvedimenti instabili quali sono i decreti legge, in quanto gli obblighi di fare irreversibili non hanno alcuna possibilità di sottostare alla retroazione della decadenza a fronte di una eventuale mancata conversione in legge del decreto da parte del Parlamento.
Il Parlamento, infatti, non è stato preso in nessuna considerazione, e ciò nemmeno nel momento della conversione dei decreti leggi, che sono avvenuti e avvengono sempre su fiducia governativa, e quindi con l’impedimento di ogni discussione.
Ed ancora, gli ultimi decreti legge, ovvero i decreti leggi da quello del 23 luglio 2021 n. 105, non hanno più fatto nemmeno riferimento alla situazione sanitaria, ne’ ad avvisi del comitato tecnico scientifico del dipartimento della Protezione civile per giustificare la necessità ed urgenza.
Addirittura, gli ultimi decreti legge hanno previsto una loro entrata in vigore differita nel tempo.
Ad esempio, il dl. 105/2021 del 23 luglio è entrato in vigore il 6 agosto, il dl. 111/2021 del 6 agosto è entrato in vigore il 1° settembre, il dl. 122/2021 del 10 settembre è entrato in vigore il 10 ottobre, e infine il dl. 127/2021 è entrato in vigore il 15 ottobre 2021; e come si possa coniugare l’urgenza con il differimento dell’entrata in vigore di un decreto, non è dato capire.
È stato poi soppresso il segreto medico (art. 17 bis dl 27/2020), è stata soppressa la riservatezza dei dati personali tra cittadini e Stato (art. 9 dl. 139/2021), e oggi così lo Stato può acquisire ogni informazione di ogni cittadino determinando unilateralmente la finalità del trattamento, anche in assenza di una legge che lo preveda.
Sono stati dati contributi pubblici a emittenti televisive e radiofoniche che si rendessero oggetto di messaggi di comunicazione istituzionale del Governo (DM 12 ottobre 2020).
È stata fatta una legge chiamata di “scudo penale” (dl. 44/2021) con la quale si è previsto che nessuno, e non solo i medici, passano incorrere in responsabilità penale per morte o lesioni dei vaccinati quando l’uso dei vaccini sia stata conforme ai protocolli istituiti; e da quel momento i morti per vaccino sono così diventati invisibili, un fatto giuridicamente inesistente, sul quale non vale la pena fare indagini, perché non si fanno indagini per fatti che non costituiscono reato.
Infine, la traduzione italiana della legge del Parlamento europeo 15 giugno 2021 n. 953, in punto di divieto di discriminazione diretta o indiretta tra persone vaccinate e non vaccinate non conteneva, stranamente, l’inciso “che hanno scelto di non vaccinarsi” (ou ne souhaitent pas le faire); inciso poi, a seguito di proteste, inserito successivamente il 5 luglio 2021 nella Gazzetta Ufficiale per lo Stato italiano, ma non accorpata in correzione nel testo originario della legge.
Dunque, a fronte di queste circostanze, si tratta, soprattutto, tutti, vaccinati e non vaccinati, di vigilare affinché le regole della nostra costituzione, e i delicati equilibri tra i poteri dello Stato, soprattutto nei rapporti con i cittadini, non si alterino oltre i limiti consentiti.
Piero Calamandrei, sulla rivista Il Ponte nel 1945 scriveva: “La giustizia sociale non è pensabile se non in funzione della libertà individuale”; e v’è da chiedersi se noi ancora viviamo in una società in cui l’uomo e la sua libertà sono messi al centro del sistema.

di Giorgio Agamben, Massimo Cacciari, Giuliano Scarselli

(Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 3 novembre 2021)

https://www.ariannaeditrice.it/articoli/per-una-critica-politico-giuridica-del-lasciapassare

 

COMPLOTTISTA PROPRIO NO, MA DISSIDENTE SÌ

Qualcuno mi ha già manifestato chiaramente il suo fastidio sul fatto che faccio tutti i giorni post sul tema covid, altri lo pensano, ma non me lo dicono. Per me questa è una battaglia politica che cerco di portare avanti con la corretta informazione e, essendo questa una pagina personale, credo di poter anche dire la mia senza mai offendere nessuno. Per contro, nel corso dei mesi sempre più persone mi hanno manifestato la loro vicinanza e non poche mi hanno anche confessato che la mia presa di posizione le aiuta a sopportare la pressione del loro ambiente sociale. Anche per questo ha un senso continuare su questa strada, dobbiamo resistere in nome delle libertà costituzionali. La ragione è dalla nostra parte e ogni giorno che passa i supporter del governo dei migliori devono arretrare sulle loro posizioni che sono speciose, interessate, quand’anche anche palesemente contraddittorie. Vediamone alcune:
– A giugno la Comunità Europea comprò un botto di dosi di vaccino del ceppo originario ed era già dominante la variante delta. Però la colpa è dei no-vax.
– A luglio la Comunità Europea e i governi nazionali si ritrovarono con 3 miliardi e 600 milioni di dosi acquistate e un altro miliardo opzionate da produttori (tipo Sanofi) che ancora non sapevano dire con precisione quando sarebbero stati in grado di mettere sul mercato il prodotto. Ma la colpa è dei no-vax.
– Hanno dovuto modificare il Regolamento europeo sui vaccini per poterli fare rientrare in questa categoria, perché sono anche ogm (organismi geneticamente modificati). Però la colpa è dei no-vax che li chiamano sieri genetici.
– Fino a luglio media e politici ripetevano e rassicuravano tutti che con due sole dosi si sarebbe rimasti immunizzati per sempre. Poi si cominciò a parlare di terza dose, e ora di quarta; poi il concetto di immunizzazione ebbe un “collasso” semantico per cui prima significava immunizzato, poi contagiato ma asintomatico, poi contagiato ma non grave, infine: “ti può capitare di tutto”. Però la colpa è dei no-vax che avanzano delle perplessità.
– Lo Stato si è dimenticato di dire nei consensi informati che si trattava di terapie geniche sperimentali. La stessa dimenticanza l’hanno avuta i media, e tutti lor signori a dire: “hanno fatto tutta la sperimentazione necessaria”. Certo, anche col piccolo chimico in due ore puoi fare una sperimentazione. Insomma, le linee guida di FDA e EMA parlano di almeno 5 anni di follow up e 10 di farmacovigilanza attiva (FDA), o tutto il tempo ulteriore che necessita (EMA). Sui protocolli infine si trova scritto fine 2022 per moderna e dicembre 2023 per pfizer. Però la colpa è dei no-vax che dicevano che la sperimentazione richiede tempi lunghi.
– Fin da subito migliaia di medici espressero le loro serie, argomentate e preoccupate perplessità sul protocollo della “tachipirina e vigile attesa”, tanto che una famosa organizzazione di medici andò per vie legali per farla sostituire. Alla fine dopo molto, troppo, tempo e dopo tantissimi morti, questo improvvido protocollo è stato modificato. Però la colpa è dei medici no-vax che da subito criticarono tale scelta.
– Sugli effetti avversi la situazione è in divenire, ogni poco ne esce uno nuovo e la conta di tutto aumenta sempre più. Tutti a dire: “ogni farmaco ha effetti collaterali”. Certo, però di quelli sperimentati li conosciamo già tutti e possiamo valutare, di questi li scopriamo strada facendo. Chi ha fatto il vaccino a febbraio, marzo e aprile non poteva sapere che due degli effetti avversi gravi erano la miocardite e la pericardite. Magari per un cardiopatico averlo saputo poteva fare una abissale differenza. Ma non si sapeva e, quindi, i cardiopatici si sono pinzati tranquillamente. Ma la colpa è dei no-vax che richiamavano alla cautela.
– il governo opera sbrigativamente tramite decreti legge, quindi nessuna discussione con la cittadinanza, né col parlamento e le parti sociali (sì lo so che sono tutti allineati, ma almeno un po’ d’apparenza!); adesso si sta apprestando ad imporre definitivamente un siero genetico sperimentale, obbligando così i cittadini a mettersi al rischio di effetti avversi gravi, quando non addirittura fatali; imponendo addirittura il tipo di farmaco (perché non dare la possibilità di curarsi con il plasma iperimmune, ad esempio?), nonché la marca del farmaco (perché per forza pfizer o moderna? Perchè non ammettere anche vaccini già in uso e testati su più di un miliardo di persone e fatti col sistema tradizionale a virus inattivo?. Anche qui, la colpa è di quei facinorosi di no-vax che scendono a manifestare pacificamente in nome di una Costituzione che, sembrerà strano, dà loro totalmente ragione.
– La FDA, l’ente americano del farmaco, ha chiesto al giudice di secretare i documenti sul Pfizer fino al 2076. Però sono i no-vax ad essere complottisti.
Ecco, io non sono no-vax, ne ho fatti 23 di vaccini, e non sono un complottista sono, in termini puramente tecnici, un dissidente. Dissento da questo modo di fare politica e da questo modo gregario di far parte della società. E se la mia posizione rappresenta un monito a tutti coloro che supinamente accettano questa situazione, il problema è tutto e soltanto loro.
Nella foto il giocatore della Fiorentina e partigiano Bruno Neri all’inaugurazione dello stadio di Firenze, nel 1931, in cui prima dell’inizio della partita si rifiuta di fare il saluto romano. Non tutti possiamo o dobbiamo avere il coraggio di un Bruno Neri, ma è a persone come lui che dobbiamo ispirarci, sempre.
Paolo Fabiani
da Facebook 21.11.2021

niente mediazione per la responsabilità da custodia

E’ quanto ha stabilito il Tribunale sabaudo ( Trib. Torino 11 novembre 2021 n. 4927) riguardo alla responsabilità per cose in custodia, contestata al condominio da un condomino danneggiato in forza di infiltrazioni provenienti da beni comuni.

Il giudice piemontese afferma che il proprietario dell’immobile danneggiato  deve ritenersi terzo, che subisce un danno per l’inadempimento dell’obbligo di conservazione della cosa comune (Cassazione 1674 del 2015), circostanza che comporta una  responsabilità extracontrattuale da porre in capo al titolare del bene da cui proviene l’evento dannoso, individuato nel caso di specie nel condominio, così che si deve ritenere fattispecie estranea al perimetro delineato dall’art. 71 quater disp.att. cod.civ. con conseguente  inapplicabilità della mediazione quale condizione di procedibilità.

Trib_Torni_4927_2021

© massimo ginesi 23 novembre 2021 

annullabile la delibera che approva rendiconto non conforme all’art. 1130 bis c.c.

La delibera che approva un rendiconto non conforme ai criteri dettati dall’art. 1130 bis c.c. non riveste alcun profilo di nullità ed è annullabile, laddove la domanda sia proposta  nel termine previsto dall’art. 1137 c.c.

la norma sul rendiconto non sanziona con la nullità il documento contabile eventualmente carente del registro di contabilità, del riepilogo finanziario e della nota sintetica esplicativa, non potendo questi ultimi qualificarsi come elementi essenziali.

Lo afferma il Tribunale di Pisa con sentenza 3 agosto 2021 n. 1140.

Trib_Pisa_1140_2021

 

il distacco del singolo dall’impianto di riscaldamento

È legittima la rinuncia di un condomino all’uso dell’impianto centralizzato anche senza necessità di autorizzazione da parte degli altri condomini, purché l’impianto non ne sia pregiudicato.

E’ quanto osserva Cass.civ. sez. II  ord. 9 novembre 2021 n. 32086, chiarendo che “Già in passato questa Corte aveva operato una distinzione tra le spese di conservazione dell’impianto ex art. 1118 c.c., comma 2, e quelle dovute in relazione all’uso; richiamando, da un lato, la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è legittima la rinuncia di un condomino all’uso dell’impianto centralizzato anche senza necessità di autorizzazione da parte degli altri condomini, purché l’impianto non ne sia pregiudicato; con il conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell’art. 1123 c.c., comma 2, dall’obbligo di sostenere le spese per l’uso del servizio centralizzato e l’obbligo di pagare solo le spese di conservazione (Cass. n. 19893 del 2011; conf. Cass. n. 28051 del 2018; Cass. n. 11970 del 2017) principio che prevale anche sul regolamento. L’operatività della rinuncia è limitata dal divieto di sottrarsi all’obbligo di concorrere alle spese necessarie alla conservazione della cosa comune con aggravio degli altri partecipanti (Cass. n. 15079 del 2006; conf. Cass. n. 24209 del 2014).”

© Massimo Ginesi 16 novembre 2021

la querela contro l’amministratore

La querela contro l’amministratore, che si sia indebitamente appropriato di somme, può essere proposta dai singoli condomini o dall’amministratore subentrante (autorizzato dall’assemblea).

Non richiede formule particolari, purché dall’atto risulti espressamente la volontà punitiva del querelante, così che anche la querela genericamente indirizzata verso chiunque insulti responsabile deve essere ritenuta elemento idoneo ad avverare la condizione di procedibilità

E’ quanto esprime Cass.pen. sez. II 2 novembre 2021 n. 39255.

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© massimo ginesi 8 novembre 2021 

superbonus: se l’intervento lede l’estetica prevale l’art. 1120 c.c. sulle norme in tema di risparmio energetico

E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Milano in sede di reclamo ( Trib. Milano 29.9.2021) evidenziando che, pur essendo il cappotto termico  intervento migliorativo, deve rilevarsi che  «le innovazioni progettate, per caratteri e vastità degli interventi, sono di forte impatto considerato che le facciate, prive dei caratteristi klinker, una volta eseguiti i lavori, avranno aspetto e colore completamente diverso».

Il divieto di innovazioni lesive del decoro architettonico previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1120 comma IV c.c.  è assoluto  e non può ritenersi derogato  dalle disposizioni del  Dl 34/2020 (arg. da Cass. civ. III, n. . 10371/2020), tanto più che l’intervento «ben può essere tecnicamente realizzato con modalità diverse, che consentono di mantenere le attuali caratteristiche estetiche dello stabile».

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© massimo ginesi 4 novembre 2021 

Il lasciapassare e la società del controllo

Mi soffermerò soltanto su due punti, che vorrei portare all’attenzione dei parlamentari che dovranno votare sulla conversione in legge del decreto.
Il primo è l’evidente – sottolineo evidente – contraddittorietà del decreto in questione. Voi sapete che il governo con un apposito decreto-legge, detto di “scudo penale”, n.44 del 2021, ora convertito in legge, si è esentato da ogni responsabilità per i danni prodotti dai vaccini. Quanto gravi possano essere questi danni risulta dal fatto che l’art.3 del decreto menziona esplicitamente gli art.589 e 590 del codice penale, che si riferiscono all’omicidio colposo e alle lesioni colpose.
Come autorevoli giuristi hanno notato, lo Stato non si sente di assumere la responsabilità per un vaccino che non ha terminato la fase di sperimentazione e tuttavia, al tempo stesso, cerca di costringere con ogni mezzo i cittadini a vaccinarsi, escludendoli altrimenti dalla vita sociale e, ora, con il nuovo decreto che siete chiamati a votare, privandoli persino della possibilità di lavorare.
È possibile immaginare una situazione giuridicamente e moralmente più abnorme? Come può lo Stato accusare di irresponsabilità chi sceglie di non vaccinarsi, quando è lo stesso Stato che per primo declina formalmente ogni responsabilità in merito alle possibili gravi conseguenze – ricordate la menzione degli art.589 e 590 del codice penale del vaccino?
Vorrei che i parlamentari riflettessero su questa contraddizione che configura a mio avviso una vera e propria mostruosità giuridica.
Il secondo punto sul quale vorrei attirare la vostra attenzione non riguarda il problema medico del vaccino, ma quello politico del lasciapassare, che non deve essere confuso con quello (abbiamo fatto in passato vaccini di ogni tipo, senza essere obbligati a esibire un certificato per ogni nostro movimento). È stato detto da scienziati e medici che il lasciapassare non ha in sé alcun significato medico, ma serve a obbligare la gente a vaccinarsi. Io credo invece che si possa e si debba affermare anche il contrario, e cioè che il vaccino sia in realtà un mezzo per costringere la gente ad avere un lasciapassare, cioè un dispositivo che permette di controllare e tracciare in misura che non ha precedenti i loro movimenti.
I politologi sanno da tempo che le nostre società sono passate dal modello che si usava chiamare “società di disciplina” a quello delle “società di controllo”, fondate su un controllo digitale virtualmente illimitato dei comportamenti individuali, che divengono così quantificabili in un algoritmo. Ci stiamo ormai abituando a questi dispositivi di controllo – ma fino a che punto siamo disposti ad accettare che questo controllo si spinga? È possibile che i cittadini di una società che si pretenda democratica si trovino in una situazione peggiore di quella dei cittadini dell’Unione sovietica di Stalin? Voi sapete che i cittadini sovietici erano tenuti a esibire una “propiska” per spostarsi da una paese all’altro, ma noi dobbiamo farlo anche per andare al cinema o al ristorante – e ora, cosa ben più grave, per recarci sul luogo di lavoro. E come è possibile accettare che, per la prima volta nella storia d’Italia dopo le leggi fasciste del 1938 sui cittadini non ariani, vengano creati dei cittadini di seconda classe, che subiscono restrizioni che dal punto di vista strettamente giuridico – sottolineo giuridico –, non hanno nulla da invidiare a quelle previste in quelle infauste leggi?
Tutto fa pensare che i decreti-legge che si susseguono l’uno all’altro quasi emanassero da una sola persona vadano inquadrate in un processo di trasformazione delle istituzioni e dei paradigmi di governo tanto più insidioso in quanto, com’era avvenuto per il fascismo, si compie senza alterare il testo della costituzione. Il modello che viene così progressivamente eroso e cancellato è quello delle democrazie parlamentari, con i loro diritti e le loro garanzie costituzionali e al loro posto subentra un paradigma di governo in cui , in nome della biosicurezza e del controllo , le libertà individuali sono destinate a subire limitazioni crescenti.
La concentrazione esclusiva dell’attenzione sui contagi e sulla salute impedisce infatti di percepire la Grande Trasformazione che si sta compiendo nella sfera politica e di rendersi conto che, come gli stessi governi non si stancano di ricordarci, la sicurezza e l’emergenza non sono fenomeni transitori, ma costituiscono la nuova forma della governamentalità.
In questa prospettiva è più che mai urgente che i parlamentari considerino con estrema attenzione la trasformazione in corso, che alla lunga è destinata a svuotare il parlamento dei suoi poteri, riducendolo, come sta ora avvenendo, ad approvare in nome della biosicurezza decreti che emanano da organizzazioni e persone che col parlamento hanno ben poco a vedere.

Intervento al Senato del 7 ottobre 2021 di Giorgio Agamben

https://www.ariannaeditrice.it/articoli/il-lasciapassare-e-la-societa-del-controllo

Cacciari, stato di emergenza e di eccezione: perché ha ragione

Massimo Cacciari e Giorgio Agamben hanno posto la questione in tempi non sospetti: chi decide come e quando finirà lo stato di emergenza nel nostro Paese? I numeri? Quali? I contagi – con un virus che dovrebbe, almeno secondo la vulgata, diventare endemico e al pari di una normale influenza grazie ai vaccini? – o le terapie intensive? I morti? Come ricorda il sito di Nicola Porro, oramai ci siamo. Il 31 dicembre il governò potrà prolungare l’agonia di un altro mese, e teoricamente non oltre. La legge, o meglio un decreto legislativo del 2008, il numero 1, che disciplina il Codice della Protezione Civile, su questo punto parla chiaro: all’articolo 23, comma 3, precisa che «la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi». Tradotto: massimo massimo, se proprio non si riesce a farne a meno, non si possono superare i 24 mesi consecutivi.  Per un nuovo stato di emergenza, bisognerebbe ricominciare da capo la conta, ma – perlomeno – è il caso di discuterne.

Cacciari: “Così lo stato di emergenza diventa stato di eccezione”

Chi non capisce la gravità della questione non ha alcuna sensibilità costituzionale e democratica. È fatto per sottostare a uno stato hobbesiano e autoritario. Come ha spiegato Cacciari qualche tempo fa su La7 da Lilli Gruber: «E’ finito tutto. E’ finito lo stato di diritto. E’ una emergenza perenne. In base a quali algoritmi si deciderà la fine dello stato di emergenza? Visto che le ondate si succedono, andiamo avanti con lo stato di emergenza perenne? Perché così diventa stato di eccezione… Lo stato di emergenza è un concetto da protezione civile mentre lo stato di eccezione è la sospensione di certe garanzie costituzionali…».

Il pericolo è un mandarinato, come ricorda Musso su Atlantico Quotidiano, che cita le parole del filosofo: «Un popolo impotente e, al governo, i Mandarini … concentrazione del potere nell’esecutivo, che è la vera e pericolosissima tendenza di questo momento … pericolosissima, perché è lo svuotamento delle assemblee rappresentative e (ancora di più) di tutte quelle forme di organizzazione autonoma della società civile, senza cui la cosiddetta società civile non ha voce, o ha una voce solo confusacontraddittoriaincompetente e, quindi, non può contare”. Cioè, non la soppressione di Parlamento e sindacati, bensì il loro svuotamento . Per questo, secondo Cacciari, «il regime politico in cui viviamo non ha nulla a che fare con fascismi o autoritarismi di quel genere».

(di Roberto Vivaldelli)