attenzione alla notifica al portiere del condominio!

Laddove il portiere del condominio riceva sic et simpliciter la  notifica destinata all’ente collettivo e non menzioni la sua qualifica, la notifica si intenderà perfezionata con la consegna a sue mani ai sensi dell’art. 139 II comma c .p.c. che prevede che “Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace” e non ai sensi del IV comma della stessa norma, ove invece è previsto per l’ufficiale giudiziario un onere aggiuntivo: “Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata”.

Il principio  è affermato da   Cass. civ. sez. lav., 16/04/2018,  n. 9315: Nell’ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come “incaricato al ritiro”, senza alcun riferimento alle funzioni connesse all’incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata la quale per essere vinta necessita di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell’art. 139 cod. proc. civ.”

 © massimo ginesi 23 aprile 2018

la lavascale che vive nel condominio non può rivendicare la retribuzione del portiere.

Lo ha stabilito la Suprema Corte (Cass. sez. lav.  ord. 3 ottobre 2017 n. 23049) a fronte delle richieste di un soggetto che, avendo prestato attività lavorativa come lava scale per molti anni in favore del Condominio, rivendicava il riconoscimento del contratto di portierato e la corresponsione delle relative retribuzioni.

 La donna fondava la propria richiesta sulla circostanza che, nel corso degli anni, era stata presente in condominio in orari diversi da quelli destinati alla pulizia delle scale.

Il Tribunale di Lecco in funzione di giudice del lavoro, e poi la Corte di appello di Milano avevano ritenuto insufficienti tali presupposti, poiché non risultava dimostrato lo svolgimento di funzioni diverse rispetto a quelle indicate nelle lettere di assunzione come lava scale,  mentre la presenza della donna nell’edificio condominiale in orari diversi da quelli lavorativi era assolutamente compatibile con il fatto che il Condominio le aveva concesso di vivere in un appartamento comune, con esonero dalle spese, circostanza che i giudici hanno considerato come manifestazione di disponibilità e vantaggio reciproco ma inidonea – in assenza di prova specifica – a dimostrare, da sola, l’esistenza di un rapporto di portierato.

© massimo ginesi 5 ottobre 2017