Tribunale di Roma: conflitto di interessi e luogo di celebrazione dell’assemblea

Un’interessante ed articolata sentenza capitolina (Trib. Roma sez. V 12 marzo 2019 n. 5363)   affronta il tema del conflitto di interesse, portato da uno dei condomini che ha espresso il proprio voto in assemblea (una società che ha votato favorevolmente  all’abbandono di una causa nella quale era parte contro il condominio),  e la contestazione relativa allo spostamento del luogo di celebrazione di assemblea durante lo svolgimento della stessa.

CONFLITTO DI INTERESSI – il Tribunale romano osserva, condivisibilmente ed in linea con l’orientamento di legittimità, che non è  sufficiente addurre la sussistenza di conflitto in capo ad uno dei condomini votanti (che può ma non deve astenersi in quella sede) ma è anche necessario provare che quel voto persegua interessi extracondominiali e dannosi per la compagine comune: “Ne deriva pertanto che l’invalidità della delibera discende non solo dalla verifica del voto determinante dei condomini aventi un interesse in conflitto con quello del condominio (e che, perciò, abbiano abusato del diritto di voto in assemblea), ma altresì dalla dannosità, sia pure soltanto potenziale, della stessa deliberazione: il vizio della deliberazione approvata con il voto decisivo dei condomini in conflitto ricorre, in particolare, quando la stessa sia diretta al soddisfacimento di interessi extracondominiali, ovvero di esigenze lesive dell’interesse condominiale all’utilizzazione, al godimento ed alla gestione delle parti comuni dell’edificio”.

ASSEMBLEA _ la vicenda è curiosa e la decisione del giudice, anche se assai rigorosa, appare giustamente garantista  e motivata. L’assemblea è convocata nell’androne condominiale am – dopo pochi minuti dall’inizio – per il freddo e la scomodità si sposta in un vicino bar. una condomina, arrivata nell’androne poco dopo il trasferimento del consesso ad altra sede, ritiene che la riunione non si tenga e si allontana richiedendo via mail spiegazioni all’amministratore, che risponde tempestivamente ma sembra non comunichi a costei che è ancora in tempo a partecipare, di talchè il giudice ritiene irrimediabilmente pregiudicato il diritto del singolo e violato l’art. 66 disp.att. cod.civ.

la sentenza è decisamente ampia e merita lettura integrale

(Tribunale di Roma, sez. V Civile, sentenza n. 5363:19

© massimo ginesi 13 giugno 2019