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la sostituzione della caldaia non è innovazione

E’ quanto afferma, in linea con la giurisprudenza di legittimità, la Corte di Appello di Genova con sentenza 12 luglio 2021 n. 796, osservando che si tratta di semplice manutenzione straordinaria volta al ripristino della funzionalità dell’impianto. Anche la sostituzione con caldaia più performante sotto il profilo energetico non deve essere intesa quale innovazione.

La giurisprudenza ha sostenuto che “la sostituzione della caldaia termica (bruciatore), se quella esistente è obsoleta o guasta, deve considerarsi atto di straordinaria manutenzione, in quanto diretto semplicemente a ripristinare la funzionalità dell’impianto e non a creare una modificazione sostanziale o funzionale della cosa comune (l’impianto di riscaldamento).

Deve essere ricondotta invece alle modifiche migliorative dell’impianto, e non alle innovazioni dello stesso, la sostituzione della caldaia termica, ancora funzionante, se ha lo scopo di consentire l’utilizzazione di una fonte di energia più redditizia e meno inquinante (Cass. 238/00).

Si è, poi, aggiunto che “Rientra dunque nei poteri dell’assemblea quello di disciplinare beni e servizi comuni, al fine della migliore e più razionale utilizzazione, anche quando la sistemazione più funzionale del servizio comporta la dismissione o il trasferimento di tali beni. L’assemblea con deliberazione a maggioranza ha quindi il potere di modificare sostituire o eventualmente sopprimere un servizio anche laddove esso sia istituito e disciplinato dal regolamento condominiale se rimane nei limiti della disciplina delle modalità di svolgimento e quindi non incida sui diritti dei singoli condomini…” (Cass. 144/12)”

© massimo ginesi 28 settembre 2021 

 

violazione delle distanze e riduzione in pristino

 

il giudice che certi l’avvenuta violazione delle distanze deve necessariamente disporre la riduzione in pristino e il risarcimento del danno, non potendo  limitarsi a provvedimenti alternativi volti a limitare il diritto di veduta: è quanto afferma Cass.civ. sez. II  ord. 21 settembre 2021 n. 25495 rel. Scarpa. La pronuncia contiene interessanti riflessioni sui diversi aspetti che attengono alla costruzione di edifici contigui.

“ove il giudice accerti l’avvenuta realizzazione di una costruzione in violazione delle distanze ex art. 873 c.c. (come la Corte d’appello ha fatto a proposito del balcone posto al secondo piano dell’edificio S. a pagina 7 della sentenza impugnata), deve ordinarne la riduzione in pristino con demolizione delle parti che superano tali limiti (arg. da Cass. Sez. 2, 28/11/2018, n. 30761), e non può, viceversa, soltanto disporre, come avvenuto nel caso in esame, l’esecuzione di accorgimenti idonei ad impedire l’esercizio della veduta sul fondo altrui, consistenti in opere che rendano impossibile il “prospicere” e l'”inspicere in alienum”.

L’azione in tema di distanze tra costruzioni è chiaramente volta ad evitare il formarsi di intercapedini tra fabbricati, potenzialmente dannose per gli interessi generali all’igiene, al decoro ed alla sicurezza degli abitanti, mentre diversa è l’azione concernente l’apertura di vedute sul fondo del vicino, la quale tutela gli interessi esclusivamente privati del proprietario del bene dall’indiscrezione del vicino, impedendo a quest’ultimo di affacciarsi e di guardare nella proprietà del primo (arg. da Cass. Sez. 2, 18/04/2001, n. 5698).

 È fondato il secondo motivo, perché la Corte d’appello ha omesso di pronunciare sulla espressa autonoma domanda di risarcimento dei danni lamentati dall’attrice in conseguenza della costruzione realizzata in violazione delle distanze prescritte dall’art. 873 c.c., domanda reiterata in sede di gravame.

È fondato il terzo motivo di ricorso. In presenza di prescrizioni sulle distanze legali contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale comunale, aventi natura integrativa dei precetti di cui all’art. 873 c.c., quali quelle allegate nel giudizio in esame (e di cui il giudice è comunque obbligato ad avere diretta conoscenza, giusta il principio “iura novit curia”), nel senso che si debba costruire a “distanza da confini privati: m. 5”, oppure in “aderenza o confine con l’assenso della proprietà confinante” (assenso che quindi preclude anche le costruzioni in aderenza senza il preventivo consenso dei proprietari dei fondi contigui), la realizzazione di un fabbricato alto, come nella specie, oltre dieci metri più del preesistente demolito, deve essere considerata “nuova costruzione”, e può essere di conseguenza eseguita solo con il rispetto della vigente normativa sulle distanze legali dalle costruzioni o dal fondo confinante. Un’opera di modifica che si traduce non soltanto nella realizzazione “ex novo” di un fabbricato, ma anche in un aumento della volumetria e della superficie di ingombro rispetto all’edificio preesistente non può qualificarsi come risanamento conservativo o ricostruzione dei volumi edificabili preesistenti, i quali hanno solo lo scopo di conservarne i precedenti valori (tra le più recenti, Cass. Sez. 2, 15/12/2020, n. 28612; Cass. Sez. 2, 05/03/2018, n. 5049).

 È infine fondato il quarto motivo di ricorso. La costruzione in aderenza alla fabbrica altrui (la cui nozione è contenuta nell’art. 877 c.c.) postula l’assenza di qualsiasi intercapedine rispetto al preesistente muro del vicino e la piena autonomia (statica e funzionale) nei riguardi dello stesso e, quindi, è consentita, salvo l’obbligo di pagamento nascente dall’eventuale occupazione di suolo altrui, anche quando tale muro presenti irregolarità (rientranze, sporgenze, riseghe e simili) nel suo ulteriore sviluppo in altezza, purché l’intercapedine possa ugualmente colmarsi mediante opportuni accorgimenti tecnici a cura del costruttore prevenuto, al di fuori dei cui obblighi resta, invece, qualsiasi opera intesa ad eliminare dette irregolarità, che fa carico al preveniente (Cass. Sez. 2, 25/05/1984, n. 3229). La circostanza, acclarata dalla Corte di Milano, che la gronda e la pluviale dell’edificio di proprietà della I. V. s.r.l. sporgessero di circa cinquanta centimetri oltre la linea di confine con la proprietà S. s.r.l. avrebbero consentito a quest’ultima di chiederne la rimozione, dovendo essa altrimenti costruire in aderenza, ove consentito, anche alle parti sporgenti rispetto al confine, senza creare comunque intercapedini.”

 © Massimo Ginesi 23 settembre 2021 

Covid, la vaccinazione non è un dovere ma un diritto: basta col clima da caccia alle streghe

di Luciano Sesta –docente di bioetica e filosofia morale dell’Università di Palermo

“Pur essendo fortemente raccomandata da governi e autorità sanitarie, la vaccinazione anti-Covid rimane in quasi tutti gli Stati del mondo giuridicamente facoltativa, e non può dunque essere considerata né necessariamente immorale (come pensano i no vax), né moralmente necessaria (come pensano i pro-vax).

Ora, in un contesto in cui esiste, formalmente, il diritto giuridico di non vaccinarsi, non si può essere considerati né giuridicamente né moralmente responsabili delle conseguenze che derivano dall’averlo esercitato. Se avvalersi di un diritto comportasse, ipso facto, conseguenze penali o immorali, un simile diritto non esisterebbe nemmeno. Diverso è naturalmente il caso del dovere, giuridico o morale, che io posso avere o non avere al di là del mio diritto di non vaccinarmi. Si tratta del dovere di agire con responsabilità, morale e giuridica, nei confronti degli altri. Questo dovere, sia morale sia giuridico, oggi è previsto e non è quello di vaccinarsi, che è appunto un diritto e non un dovere, ma quello di osservare le norme di prevenzione – mascherina e distanziamento – richieste a tutti, vaccinati e non.

Se, come invece pensano oggi in tanti, il dovere (morale e giuridico) di non danneggiare terzi, e dunque di tutelare la propria e l’altrui salute, potesse essere assolto unicamente tramite la vaccinazione, non esisterebbe per i vaccinati il dovere supplementare (morale e giuridico) di usare la prudenza richiesta anche ai non vaccinati. Questa circostanza accomuna tutti i cittadini nei doveri di solidarietà (mascherine e distanziamento), diversificandoli nei diritti di libertà (vaccinarsi, non vaccinarsi). In questo modo siamo tutti oggettivamente uniti nel contrastare il virus e diversi solo nel modo personale di farlo.

La genesi del “Draghistan”: come la comunicazione crea un regime totalitario

di Gandolfo Dominici – Professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese – Università di Palermo – esperto di Cibernetica Sociale – Editor in Chief della rivista scientifica Kybernetes – CV: https://gandolfodominici.it/

“L’Italia è oggi insieme agli Emirati Arabi (monarchie assolute) il paese al mondo dove il cosiddetto “green pass” è esteso praticamente ad ogni attività ed è il primo stato in Europa per limitazioni dei diritti mediante “certificato verde”.  A differenza degli Emirati Arabi però l’Italia è (o dovrebbe essere) una Repubblica Democratica fondata sul lavoro (art. 1 Cost.) sebbene oggi, di fatto, il diritto al lavoro venga subordinato ad un certificato di obbedienza alla politica sanitaria del governo. L’Italia fa anche parte dei 47 paesi membri del Consiglio d’Europa che, con la Risoluzione 2361/21, vieta espressamente  – anche con il voto italiano – qualunque obbligo o pressione per la vaccinazione anche a livello di propaganda mediatica.

Nessuno sembra turbato dal fatto che la stampa – ed i media in genere – impunemente bombardino di insulti senza precedenti – “criminali no-vax” come ha titolato ad esempio Libero – chiunque non si conformi alla politica sanitaria del governo e della sua Cabina di Regia. Inoltre, detta Cabina di Regia, oltre a non essere un organismo previsto dal nostro Ordinamento, non può fare a meno di richiamare – per certi versi – il Comitato per la Salute Pubblica di giacobina memoria. Tutto ciò avviene senza alcun turbamento di quegli stessi campioni dei diritti umani che fino al 2019 giustamente tuonavano: “Mai la paura deve giustificare la cessione dei diritti!” e, che invece oggi, sono i più convinti paladini dell’obbedienza al governo.

E nemmeno li turba dichiarare candidamente che ”l’obbligo vaccinale è libertà”, come in Turkmenistan il cui presidente Gurbanguly Berdimuhamedow (chiedo aiuto per la pronuncia) dopo avere vietato ai cittadini (sudditi?) la tintura per capelli, ha introdotto la vaccinazione Covid obbligatoria per tutti, incurante del fatto che non sia stata ultimata la sperimentazione per gli effetti avversi nel lungo termine

Ma come è avvenuto tutto ciò? Come ha fatto l’Italia, il paese con la “Costituzione più bella del mondo” a diventare il DRAGHISTAN dove tutto è subordinato al dio vaccino?

E’ pensiero comune che le dittature si basino sulla coercizione militare. Ma, se si analizza bene e più in profondità la genesi delle dittature nella storia, si comprende come questa sia una credenza alquanto superficiale e si può notare, allora, come la vera base di ogni dittatura sia la PAURA. Da ciò consegue che, nel mondo globalizzato e iperconnesso attuale, non serva più un’invasione militare per controllare un popolo, piuttosto è indispensabile (o, se preferite, sufficiente) avere il controllo dei mass media che creano quella che sarà la sua realtà percepita.

Come si genera la paura?

La paura si genera costruendo, tramite la comunicazione – che si avvale anche di tecniche che oggi sono basate sulla PNL (Programmazione Neuro Linguistica) –  un nemico da temere e contro il quale bisogna obbedire per combatterlo. Questo nemico può essere un paese avversario, una organizzazione terroristica, una minoranza, una etnia, un virus, oppure – più semplicemente – chi non segua i comandamenti del governo.

In una intervista, rilasciata nel Marzo 2020, il filosofo e psicologo Argentino Miguel Benasayag diceva: “L’epidemia è il sogno del tiranno … è una tirannia triste dove la gente per paura obbedisce ciecamente al tiranno dicendo: non è il tempo di pensare, è il tempo di obbedire!”. L’incubo del regime bio-politico di Focault si realizza.

Ecco dunque spiegata la cieca obbedienza pandemica! La stessa cieca obbedienza per la quale persino Ferruccio Resta, Presidente della CRUI , ha recentemente – ed in maniera preoccupante – affermato lapidario: “L’Università sta con il Governo”. Sottraendo, quindi l’Università alla sua storica e legittima collocazione quale luogo del libero pensiero, per renderla strumento di una intellighenzia strumentale al potere.

E’ su tali basi che i popoli occidentali hanno dimenticato, in poco tempo, secoli di diritti e le battaglie per ottenerli, accentando “restrizioni” draconiane e distopiche che (alla luce dei dati comparati ora disponibili) si sono rivelate inutili se non dannose sul piano sanitario, oltre che sociale ed economico. Secoli di stato di diritto andati in fumo con DPCM e decreti a cui solo pochi, per ora invano,  hanno tentano invano di opporsi.

Negli ultimi due anni abbiamo visto come, tramite i media, è avvenuta la prima guerra di manipolazione di massa della storia.

La Libertà, da diritto inviolabile, è divenuta “vizio” se non addirittura “psico-reato” orwelliano.  Frasi del tipo: “non si possono consentire pericolose libertà!” sono divenute frequenti su tutti i media.

Come è potuta avvenire questa trasformazione totalitaria?

I regimi totalitari nascono come un cancro della democrazia e si basano sul consenso delle masse. Il formarsi della neoplasia costituita dall’odierno totalitarismo post-democratico si fonda sulla manipolazione delle masse.

Cosa vuol dire manipolare?

La manipolazione delle masse utilizza, in modo distorto, la psicologia umana e sociale e, attraverso le informazioni, le comunicazioni, e soprattutto le emozioni, realizza una costruzione sociale della realtà che sia confacente alle esigenze di un regime.

Un anno intero tra lockdown e coprifuoco ha escluso le masse dalla realtà sociale fisica proiettandole quasi integralmente in una realtà virtuale plasmata ad hoc dai media controllati dal regime.

Il bombardamento mediatico ha reso possibile il cambiamento del linguaggio, che –  come asseriva Wittgenstein –  è il “mediatore” della costruzione della realtà, o in modo più adeguato, del rapporto che lega l’uomo, la sua azione e il contesto in cui egli vive. Cambiando il linguaggio cambia anche il pensieroe si stabiliscono i confini tra ciò su cui è consentito dibattere e ciò che è “blasfemo”!

Con ciò giungendo (ad esempio) a bollare come inutile e pericoloso (quindi blasfemo) il proporre test salivari gratuiti per tutti (vaccinati e non) – stigmatizzando la (evidente) maggiore sicurezza che i test comportano – poiché tale proposta implica una non piena fede nel dio vaccino e in chi lo amministra.

Il grado di paradosso cui è giunta la nostra società è tale che il romanzo di fantascienza di Orwell “1984”, possa oggi ritenersi un manuale di Scienze Politiche.

In 1984 troviamo sia la costruzione della realtà sociale con il cambiamento del  linguaggio (neo-lingua), sia l’inversione semantica del bis-pensiero (La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l’ignoranza è forza). Infatti è oggi chiaramente ravvisabile l’utilizzo dell’inversione semantica in frasi di quasi tutti i politici e dei molti araldi del regime (indegnamente chiamati giornalisti), del tipo: “l’obbligo è libertà” o “chiudiamo oggi per riaprire domani”, etc

Anche le statistiche ed i dati (spesso interpretati da gastroenterologi e veterinari) si rivelano regolarmente sballati e contraddittori ed evidenziano una similitudine con il bollettino della “Guerra all’Eurasia” che leggiamo nelle pagine di 1984. Come in quel libro, i bollettini di contagio continui fanno parte della creazione della paura; mediante tale costruzione mediatica (che diviene realtà), vediamo, ad esempio, che gli asintomatici si trasformano in “casi” ed i casi – in quanto tali – vengono propagandati quali prossimi alla morte.

Un’altra tecnica, tipica del totalitarismo, è la demonizzazione e disumanizzazione del nemico. Persone con cui prima condividevamo la vita quotidiana ci vorrebbero morti con frasi del tipo: “spero che chi non si vaccina finisca intubato!” oppure “chi non rispetta le regole del governo deve essere escluso dalla società e dai servizi!”. Il nemico può cambiare a seconda delle esigenze del regime che controlla la narrazione: si è passati dunque dai runneruntori, a chi fa i festini o prende l’aperitivo, ai novax criminali.

Peraltro, come evidenziato da fonti mai tacciabili di antisemitismo, la retorica utilizzata è del tutto analoga (e a volte anche peggiore) di quella del periodo nazi-fascista. Basta andare a prendere le prime pagine dei giornali di quel periodo e paragonarli con quelli odierni per rendersene conto. In questo quadro, la distinzione tra pro e no vax non è altro che un riuscitissimo strumento di controllo delle masse.

Da quanto sopra discende come la vaccinazione periodica (si parla già di terza dose e magari quarta all’infinito come in Israele) che il governo (si badi bene, non lo Stato) auspica perché sia concesso il lasciapassare green, non sia che un altro metodo di controllo sociale, sia per l’ovvio tracciamento digitale che ne deriva, sia per rendere l’individuo assoggettato a “dosi” dette  “immunizzazioni” – pur essendo risaputo come essi non possano evitare la trasmissione del virus SarsCov2 – somministrate potenzialmente all’infinito con effetti (in parte) imprevedibili a carico del sistema immunitario dei “sudditi” che potrà divenirne dipendente .

Ma perché c’è chi viene manipolato e chi no?

Per rispondere a tale quesito mi vengono in aiuto i diversi esperimenti di psicologia sociale che, da oltre 10 anni, espongo ai miei studenti per spiegare il comportamento umano (riferito – nelle materie che insegno – al comportamento del consumatore).

Il primo di questi è l’esperimento di Solomon Asch del 1951.

L’esperimento prevedeva che 8 soggetti, di cui 7 complici dello sperimentatore, si incontrassero in un laboratorio, per quello che veniva esposto come un esercizio di percezione visiva. Venivano mostrate, a più riprese, delle schede con tre linee di diversa lunghezza  e si domandava ai soggetti, cominciando dai complici, quale fosse la linea più lunga o più corta. Dopo un paio di risposte veritiere, dalla terza serie di risposte in poi i complici incominciavano a rispondere in maniera concorde tra loro ma palesemente errata. Il vero soggetto esaminato, che doveva rispondere sempre per ultimo, in circa ¾ dei casi rispondeva in maniera scorretta conformandosi alla risposta sbagliata data dalla maggioranza dei complici. Solo circa ¼ continuava a rispondere secondo ciò che pensava non conformandosi.

Calando questo esperimento nella nostra realtà, in una situazione in cui tutti i media – a reti unificate – insistono nel proporre le stesse false/parziali/manipolate informazioni in non casuale assenza di contraddittorio, diveniamo dunque noi i soggetti sperimentali dell’esperimento di Asch che trova oggi – in tal modo – una drammatica conferma su larga scala.

Come nasce la discriminazione e come la si rende accettabile?

Un altro esperimento di psicologia sociale, che come vedremo sta iniziando a livello di massa in questi giorni, è quello della “Classe divisa” di Jane Elliott; ideato all’indomani dell’assassinio di Martin Luther King per provare gli effetti della discriminazione.

Elliot prese in carico una classe di scuola e indicò i bambini con gli occhi chiari come un gruppo “superiore” e quelli con gli occhi scuri come gruppo “inferiore”. Portò allora in classe dei collari marroni e ordinò ai bambini con gli occhi chiari di metterli al collo dei loro compagni con gli occhi scuri per identificarli più facilmente come appartenenti alla “minoranza inferiore”.  I bambini con gli occhi chiari avevano dei privilegi: accesso alla nuova palestra cinque minuti in più di ricreazione, etc. I bambini con gli occhi chiari vennero inoltre invitati a giocare solo tra loro, snobbando quelli con gli occhi scuri. L’insegnante rimproverava spesso solo i bambini con gli occhi scuri. Per convincere i bambini con gli occhi chiari della inferiorità di quelli con gli occhi scuri, la Elliott disse loro che gli occhi chiari erano scientificamente legati ad una maggiore intelligenza e bontà d’animo. I bambini “superiori” divennero arroganti, prepotenti con  i loro compagni “inferiori”. I bambini “superiori” avevano un rendimento scolastico superiore rispetto a quelli “inferiori” discriminati.

Oggi è ricominciata la scuola in presenza, la prima domanda che, in gran parte delle classi delle scuole superiori, gli insegnati hanno fatto è stata: “Alzi la mano chi è vaccinato!” Ecco in corso l’esperimento di Elliot su larga scala, ne vedremo presto gli effetti!

Attualmente, con il SuperPass del magnifico e super acclamato leader SuperMario Draghi, in Italia (Draghistan) ci troviamo dunque di fronte al più vasto ed articolato esperimento sociale di discriminazione della storia. La “superlatività” di tale esperimento non è dovuta alla sua efferatezza – si ritiene oltremodo improbabile, se non impossibile, che si possa arrivare ai campi di stampo nazista, o ai più recenti e più diffusi campi di rieducazione comunisti – bensì alla sua capillarità, estensione e precisione, oggi possibile grazie a tecnologie impensabili novanta anni fa.

Ci troviamo di fronte a una vera e propria apartheid che è, solo apparentemente, basata sulle scelte mediche (vaccinato-non vaccinato) poiché infatti sottende l’obbedienza o meno ai precetti (per ora sanitari) del Governo. Il lasciapassare “concede” quelli che un tempo erano diritti fondamentali inviolabili ed inalienabili ed il pieno diritto di cittadinanzasolo a chi ottempera a determinati ordini decisi dal governo, relegando gli altri al ruolo di devianti che,  in quanto tali,  siano da considerarsi reietti e pericolosi.

Oggi è il vaccino, domani sarà il ranking sul comportamento “green” (la scelta italiana del nome “green pass” sarebbe dunque spiegata), poi magari servirà perché il cittadino possa avere accesso al voto o potrà essere revocato per un ritardo nel pagamento delle imposte (da “evasori vaccinali” a evasori fiscali il passo è breve).  In altre parole potrà essere utilizzato per qualunque altra azione il governo vorrà imporre ai “sudditi” che solo tramite l’obbedienza assurgono al rango di “cittadini”.  Si tratta di una coercizione apparentemente non violenta dal punto di vista fisico ma molto più efficace di quella fisica.

Nel Draghistan del SuperPass di SuperMario Draghi è stato ormai sdoganato il principio che la libertà non è più un diritto innato e inviolabile di tutti, ma che, insieme ad altri, diritti debba essere “concessa” previo ottenimento di un certificato digitale di obbedienza al governo.”

articolo originale

alcune riflessioni in tema di emergenza, diritto e diritti, dopo due anni di “pandemia”

Da ormai due anni siamo sottoposti ad un continuo bombardamento di notizie, a cui sono seguiti provvedimenti di tutti i generi, quasi tutti liberticidi, poco spiegati e poco ortodossi sotto il profilo formale e sostanziale (iniziati con i famigerati DPCM) che dovrebbero imporre al cittadino, ancor più se si occupa di temi giuridici, fondamentali riflessioni sul periodo che stiamo attraversando.

Non si tratta di essere no vax o pro vax (il vaccinarsi deve rimanere scelta individuale a fronte di trattamenti di cui si ignorano gli effetti futuri), categorie folli che hanno l’unico scopo di contrapporre, si tratta semplicemente di interrogarsi su ciò che sta accadendo, sulle ragioni che lo giustificano, sulla compatibilità delle scelte poste in essere da chi governa con i pilastri del nostro ordinamento e sulle evidenze dei dati che sono sottesi a quelle scelte.

Di una democrazia possono essere mantenuti i simulacri e svuotati di significato gli strumenti che dovrebbero competere ai cittadini  quello stato: non sarà inutile chiedersi quanto, in tutti questi anni,  le scelte dei cittadini al momento del voto abbiano effettivamente inciso sulle sorti di questo paese.

In questa sezione compariranno dunque articoli tratti dal web o commenti ai singoli provvedimenti che possano essere di stimolo all’utilizzo dei propri neuroni, interventi non necessariamente tutti condivisi e condivisibili, ma che spingono a riflettere (e per tal ragione saranno evitati con cura sia gli integralisti del vaccino che i fautori delle scie chimiche…).

© Massimo Ginesi 21 settembre 2021

la delibera che autorizza la polizza tutela legale obbliga anche i dissenzienti

E’ quanto statuisce Cass.civ. sez. II  20.8.2021 n. 23254 rel. Scarpa, sottolineando come il dissenso alle liti di cui all’art. 1132 c.c. (su cui la Corte offre sintetica ma esaustiva disamina) non esima coloro che lo esprimono dall’obbligo di pagare la propria quota relativa ai costi della polizza di tutela legale che il condominio abbia deciso di stipulare: “La Corte d’appello di Bologna ha definito “annullabile” la deliberazione assembleare volta alla stipula di una polizza assicurativa per la tutela delle spese legali, per contrasto con l’art. 1132 c.c..

Va invece affermato che l’assemblea di condominio, nell’esercizio dei poteri di gestione di cui all’art. 1135 c.c., può validamente autorizzare l’amministratore a stipulare una polizza assicurativa per la tutela legale, volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell’edificio, promosse da o nei confronti del condominio, al fine di evitare pregiudizi economici ai condomini. Al riguardo di una tale delibera, il sindacato dell’autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l’assemblea.

Ne’ la deliberazione assembleare di approvazione della polizza spese legali può intendersi contraria all’art. 1132 c.c., come ritenuto dalla Corte d’appello di Bologna, stante la pressoché totale divergenza di contenuti e di funzione tra l’oggetto del contratto in esame e la menzionata norma, giacché quest’ultima: 1) si limita a contemplare l’esonero del dissenziente dalla “responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza”, e dunque esclude l’onere di partecipare alla sola rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte nel caso d’esito della lite sfavorevole per il condominio, lasciandone tuttavia immutato, nell’inverso caso d’esito della lite favorevole per il condominio, l’onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa ove risultino irripetibili dalla controparte (cfr. Cass. Sez. 2, 05/12/2001, n. 15360); 2) opera per le sole controversie eccedenti dalle attribuzioni demandate all’amministratore ex artt. 1130 e 1131 c.c., in quanto suppone come condizione essenziale una specifica delibera di autorizzazione o ratifica dell’assemblea alla costituzione in giudizio dell’amministratore da cui estraniarsi (Cass. Sez. 2, 10/06/1997, n. 5163; Cass. Sez. 2, 02/03 1998, n. 2259; Cass. sez. 2, 20/03/2017, n. 7095); 3) postula una rituale manifestazione di dissenso del singolo condomino rispetto alla singola lite deliberata dall’assemblea, dissenso che, ad un tempo, non è impedito dalla stipula di una polizza per la tutela legale del condominio, né può impedire la stipula di un tale contratto; 4) lascia comunque il condomino dissenziente identicamente esposto verso i terzi per le conseguenze negative della responsabilità del condominio, fornendogli soltanto un meccanismo di rivalsa (così Cass. Sez. 3, 19/07/2012, n. 12459).

E’ altrettanto evidente la diversità tra le spese derivanti dalla conclusione della polizza assicurativa, le quali, come tutte quelle derivanti dalla obbligazioni contratte dal condominio nel comune interesse, vanno ripartite nei rapporti interni fra i singoli condomini ai sensi dell’art. 1123 c.c., e le spese di lite per il caso di soccombenza di cui all’art. 1132 c.c..”

© massimo ginesi 20 settembre 2021 

infiltrazioni dal sottosuolo: ne risponde il condominio

E’ quanto ribadisce, sulla scorta di consolidato orientamento, la Suprema Corte (Cass.civ. sez. VI-2 ord. 6 luglio 2021 n. 19128 rel. Scarpa) con riguardo alle infiltrazioni subite dal fondo di un condomino ed ascrivibili alla falda freatica sottostante l’edificio; il danno risarcibile non attiene solo a quello materiale subito del bene immobile, o alla sua mancata/diminuita disponibilità, ma deve comprendere anche il personale disagio subito in conseguenza del fatto dannoso.

Accertato in fatto, con apprezzamento di merito qui non sindacabile, che la causa delle infiltrazioni derivasse dalla falda acquifera esistente nell’intercapedine posta tra il piano di posa delle fondazioni, costituente il suolo dell’edificio, e la superficie del piano terra, e percio’ comune ex articolo 1117 c.c., in quanto destinata all’aerazione e alla coibentazione del fabbricato (Cass. Sez. 2, 15/02/2008, n. 3854), rileva il consolidato principio secondo cui il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, e’ obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinche’ tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicche’ risponde ex articolo 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprieta’ esclusiva di uno dei condomini (da ultimo, Cass. Sez. 6 – 2, 12/03/2020, n. 7044).

E’ pure conforme all’orientamento consolidato di questa Corte la conclusione secondo cui la compressione o la limitazione del diritto di proprieta’, che siano causate dall’altrui fatto dannoso (nella specie, tracimazione di acqua proveniente da falda acquifera esistente nell’intercapedine sottostante l’edificio) sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessita’ di una spesa ripristinatoria (cosiddetto danno emergente) o di perdite dei frutti della cosa (lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio (cfr. Cass. Sez. 2, 17/12/2019, n. 33439; Cass. Sez. 2, 27/07/1988, n. 4779).”

© massimo ginesi 17 settembre 2021 

IL CREDITORE NON PUO’ AGIRE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DI CHI NON ERA CONDOMINO QUANDO E’ SORTA L’OBBLIGAZIONE

E’ quanto ha statuito il Tribunale capitolino (Trib. Roma 1 settembre 2021 n. 13948): “non può essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, neppure per il tramite del vincolo solidale previsto dalla suddetta disposizione, chi non era condòmino al momento in cui è insorta l’obbligazione di partecipazione alle relative spese condominiali, e, quindi, nel caso di specie, chi non era proprietario dell’immobile alla data di approvazione della delibera assembleare riguardante i lavori, avendo la stessa delibera valore costitutivo della relativa obbligazione.”

Trib. Roma 13948

© massimo ginesi 16 settembre 2021

nulla la delibera condominiale in edificio sottoposto a sequestro penale preventivo

Lo afferma Cass.civ. sez. II  20 agosto 2021 n. 23255 rel. Scarpa, osservando che ” il sequestro preventivo penale avente oggetto le unità immobiliari di proprietà esclusiva e le parti comuni di un edificio condominiale, per le quali sia nominato un custode, in difetto di contraria indicazione contenuta nel provvedimento, e attesa la funzione tipica di detta misura stabilita dall’art. 321 c.p.p., colpisce sia i diritti e le facoltà individuali inerenti al diritto di condominio, sia le attribuzioni dell’amministratore, sia i poteri conferiti all’assemblea in materia di gestione dei beni comuni, con conseguente nullità della deliberazione da questa approvata nel periodo di efficacia del sequestro.”

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© massimo ginesi 15 settembre 2021