anticipazioni dell’amministratore e decreto ingiuntivo

L’amministratore che affermi di aver effettuato anticipazioni in favore del condominio non può ottenere decreto ingiuntivo per la restituzione di tali somme, ove la richiesta si fondi unicamente sulla contabile del bonifico, quale che sia la causale indicata.

Lo afferma il Tribunale di Genova nella sentenza 15.10.2025 n. 2292,  ove si osserva che ” Secondo la Corte di cassazione (Cass., sent. n. 12388/2000), ai fini dell’emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all’esistenza del diritto di credito azionato. La contabile del bonifico, anche portante la causale “prestito”, non è sufficiente per l’emissione di un decreto ingiuntivo, in quanto da essa non è possibile evincere la ragione del pagamento senza un documento con cui chi ha ricevuto l’importo confermi il titolo alla base della pretesa di restituzione. Ne consegue che il credito che ____ asserisce avere nei confronti del condominio ___ , non è certo, liquido e esigibile.  Pertanto, il ricorso monitorio non avrebbe dovuto essere accolto e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.”

Il documento risulta tuttavia idoneo a sostenere l’azione ordinaria ex art 2041 c.c. “Il convenuto non ha invece allegato alcun titolo che lo legittimasse a trattenere la somma. 2.5. In assenza di una valida causa giustificativa del trasferimento patrimoniale, deve ritenersi integrata l’ipotesi di arricchimento senza causa ex art 2041 c.c. con conseguente obbligo del condominio opponente di restituire l’importo ricevuto nella misura provata oltre interessi dalla domanda al saldo. 2.6. L’obbligazione restitutoria, inoltre, non si estingue a seguito della cessazione dell’incarico di amministratore, che non figura tra le cause di estinzione delle obbligazioni derivanti dal mandato. 2.7. Deve, pertanto, essere accolta la domanda subordinata dell’opposta e il va condannato alla restituzione in suo favore della somma di € 32.910,50, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.”

© massimo ginesi 21.10.2025