terrazza a tasca: la cassazione conferma una lettura restrittiva.

E’ noto che, per lungo tempo, la Cassazione abbia ritenuto illegittima la realizzazione di terrazza a tasca sul tetto comune, da parte del singolo proprietario dell’unità sottostante, sull’assunto che tale iniziativa comporta l’attrazione di un bene comune nella sfera personale del singolo.

Nel 2012  la Suprema Corte aveva stabilito che l’iniziativa deve considerarsi lecita, nell’ottica di un utilizzo dinamico della proprietà, ove l’intervento sia modesto e non comporti apprezzabile sottrazione del bene comune (Cass.civ. sez. II  3 agosto 2012 n. 14107).

Non sono mancate, anche di recente, interpretazioni della giurisprudenza di merito  assai bizzarre.

Cass.civ. sez. II  11 settembre 2017 n. 21049 chiarisce che, per la realizzazione di una terrazza a tasca che comporti significativa trasformazione del tetto, occorre il consenso di tutti gli altri condomini, poiché è condotta che supera la previsione dell’art. 1102 cod.civ.

Va osservato che la pronuncia non brilla per sistematicità e per precisione, qualificando innovazione l’intervento del singolo, che va invece ascritto alla categoria dell’uso più intenso ex art. 1102 cod.civ., così come assai puntualmente precisato anche di recente dalla stessa corte.

Di interesse invece la conferma che l’intervento sia consentito ove risulti di modesta entità e non incida in maniera significativa sul bene comune, sia nella sia funzione che nella sua attitudine al pari utilizzo da parte degli altri condomini.

 

© massimo ginesi 12 settembre 2017