processo penale, la mancata comparizione dinanzi al giudice di pace comporta remissione tacita della querela

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Lo ha affermato la Cassazione V sez. pen. con sentenza 12 luglio 2016 n. 29209.

La natura del processo penale dinanzi al giudice di pace e lo scopo deflattivo e conciliativo della prima udienza, a fronte di vicende che hanno un modesto contenuto offensivo e uno scarso disvalore sociale, impone di considerare come non più sussistente la pretesa punitiva del querelante ove costui ometta consapevolmente di comparire in udienza.

Ritiene la Corte che “è la mancata collaborazione al processo (accusatorio e che vuole dunque che la prova sia formata a dibattimento) e l’assenza della voce di chi dovrebbe dare corpo e fondamento alla pretesa punitiva che consente di dubitare della persistenza di tale volontà”

Nella sentenza viene dunque espresso il seguente principio di diritto: “Tenuto conto del principio generale del favor conciliationis, cui è improntato il sistema normativo che regola il procedimento penale dinanzi al giudice di pace, e che esso è collocabile nell’ambito del più ampio principio della ragionevole durata dei processi, la mancata comparizione del querelante – previamente e chiaramente avvisato del fatto che l’eventuale successiva assenza possa essere interpretata come volontà di non perseguire nell’istanza di punizione – integra gli estremi della remissione tacita, sempre che lo stesso querelante abbia personalmente ricevuto detto avviso, non sussistano manifestazioni di segno opposto e nulla induca a dubitare che si tratti di perdurante assenza dovuta a libera e consapevole scelta”.

Attenzione dunque che anche reati assai frequenti in ambito condominiale (nelle assemblee o nei rapporti fra condomini e amministratori, quali le minacce,  la diffamazione o le lesioni)  richiedono che colui che sporge la querela sia poi attivo anche nella successiva fase processuale, dovendo altrimenti ritenersi cessato il suo interesse alla punizione del colpevole.

© massimo ginesi 13 luglio 2016