il condomino danneggiato da parti comuni è tenuto a partecipare pro quota alle spese e al risarcimento del danno

Si tratta di principio reiteratamente affermato in giurisprudenza e che è stato ribadito da recente pronuncia di legittimità (Cass.civ. sez. II  21.7.2025 n. 20546), che ha rilevato come ” il giudice di rinvio dovrà riesaminare la questione e gli aspetti fattuali ad essa correlati, alla luce del principio di diritto (v. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18187 del 24/06/2021, Rv. 661729 – 01) secondo cui il condòmino che subisca, nella propria unità immobiliare, un danno derivante dall ‘ omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall ‘ obbligo – che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile -di contribuire, a propria volta e pro quota , alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni, nonché alla rifusione dei danni cagionati.”

Il giudice del rinvio dovrà valutare, ai fini dell’esonero dalla spesa, se le lamentate infiltrazioni non fossero riconducibili unicamente all’inerzia del Condominio, ragione che – ove fosse sussistente – potrebbe comportare esonero della danneggiata dalla suddetta contribuzione

© massimo ginesi 22.10.2025