l’adeguamento dell’autorimessa condominiale compete anche a chi non è titolare di posto auto

lo ha stabilito la Corte d’appello di Milano (sentenza 1.10.2025 n. 2605), a fronte di un condomino che negava alcun proprio obbligo di contribuzione alle spese straordinarie per l’adeguamento dell’autorimessa alla normativa antincendio, non essendo proprietario di alcuno degli spazi adibiti a parcheggio.

Il giudice milanese ha ritenuto che il condomino che, pur privo di posto auto, utilizzi costantemente l’autorimessa per il transito e l’accesso al condominio è tenuto alle spese straordinarie per l’adeguamento del garage  a norme imperative.

Si è in particolare ritenuto che, essendovi evidenza di un uso da parte di ___ degli spazi dell’autorimessa a cui si riferisce il punto 5 dell’ordine del giorno dell’assemblea condominiale del 14.1.2021”, ciò impedisse “di ritenere che la stessa …esclusa dal riparto delle spese deliberate”, configurandosi il relativo obbligo di contribuzione alla luce del disposto dell’art. 1123 c.c.”

© massimo ginesi 17.10.2025

le spese per l’adeguamento antincendio dell’autorimessa competono ai soli proprietari di box auto

E’ quanto ha stabilito, riprendendo orientamento già espresso, la Suprema Corte (Cass.civ. sez. II  ord. 8 settembre 2021 n. 24166).

Questa Corte, con orientamento consolidato al quale il collegio intende dare continuità, ha ricondotto le spese previste dall’art.1123, comma 1 c.p.c. , nella categoria delle obbligazioni propter rem, nelle quali il nesso immediatotra l’obbligo e la res non è modificato dalla interferenza di nessun elemento soggettivo. Per conseguenza, il quantum resta sempre commisurato alla proporzione espressa dalla quota che, per determinazione normativa, esprime la misura della appartenenza. Il contributo riflette quindi l’estensione dell’oggetto dei diritto, da cui l’obbligazione ha origine, al cui pagamento nessun condomino può sottrarsi, neppure rinunziando alla comproprietà sulla cosa comune stessa (Cassazione civile sez. II, 02/07/2001, n.8924; Cassazione civile sez. II, 19/06/2000, n.8292 ; Cass. 95/1890).

3.7.L’art. 1123-II CC soggiunge che la partecipazione a ciascuna spesa debba essere proporzionata al godimento che ogni condomino può trarre dalla cosa comune (Cass. 12.11.97 n. 11152, Cass. 20.11.96 n. 10214).

3.8. L’obbligazione di concorrere alle spese in relazione all’uso, da intendersi in senso soggettivo ma in relazione alla destinazione del bene ai condomini in misura diversa, implica che il condomino non è tenuto a sopportare le spese relative alla cosa che in alcun modo, per ragioni strutturali o attinenti alla sua destinazione, possano arrecargli utilità.”

24166

© massimo ginesi 9 settembre 2021

sicurezza ascensori, prosegue l’iter legislativo con qualche stralcio

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REGOLAMENTO SUGLI ASCENSORI E I SUOI COMPONENTI

Regolamento per l’attuazione della direttiva europea sugli ascensori e sui componenti di sicurezza degli stessi (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi, del Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha deliberato l’approvazione in esame preliminare di un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/Ue relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l’esercizio degli ascensori.

Nello specifico, il provvedimento tiene conto delle innovazioni in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di vigilanza e controllo del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, di principi generali della marcatura CE e di stato compatibile. L’ambito di applicazione della direttiva si estende agli ascensori intesi come prodotti finiti e installati in modo permanente in edifici o costruzioni e ai componenti di sicurezza per ascensori nuovi prodotti da un fabbricante nell’Unione oppure componenti di sicurezza nuovi o usati importati da un paese terzo. La direttiva 2014/33 responsabilizza gli operatori economici per la conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori ai requisiti in essa previsti, in modo da garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e dei beni, nonché una concorrenza leale sul mercato dell’Unione. Nell’interesse della competitività, è quindi fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici.

fonte  presidenza consiglio dei ministri