la parte può impugnare la sentenza sul capo delle spese anche se vi è distrazione ex art. 93 c.p.c.

Lo afferma, con una sentenza (Cassazione, sez. III Civile, 30 maggio 2017, n. 13516) fa applicazione logica dei principi in materia di soccombenza, condanna alle spese e distrazione, la Cassazione.

Può accadere che un soggetto vinca la causa, che il suo difensore abbia fatto istanza di distrazione delle spese (ovvero di essere pagato direttamente dall’avversario) e che il giudice condanni il soccombente in tal senso, riconoscendo tuttavia una somma inferiore all’accordo intercorso fra cliente e professionista o a quanto previsto dalle tariffe forensi di cui al DM 55/2014..

La Suprema Corte chiarisce che la parte sostanziale vittoriosa mantiene interesse e legittimazione ad impugnare anche tale capo della sentenza, per la semplice ragione che il suo difensore – pur essendo beneficiario del provvedimento di distrazione – può comunque rivolgersi al proprio assistito per la parte di competenze che eccedono la liquidazione giudiziale.

Osserva la Corte “che il provvedimento di distrazione delle spese processuali instaura, fra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente, un autonomo rapporto che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore;

che, di conseguenza, rimane integra la facoltà di quest’ultimo non solo di rivolgersi al cliente per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice, ma anche di richiedere al proprio cliente l’intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta (Sez. 3, Sentenza n. 27041 del 12/11/2008, Rv. 605450);

che la parte sostanziale vittoriosa è, pertanto, legittimata ad impugnare il capo della sentenza di primo grado che, pur distraendo le spese processuali in favore del difensore, le ha liquidate in misura insufficiente, in quanto – essendo comunque tenuta a corrispondere al proprio difensore la differenza fra quanto liquidato dal giudice e quanto dovutogli in base agli accordi o al tariffario professionale – ha interesse a che la liquidazione giudiziale sia quanto più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista;

che il difensore distrattario delle spese assume la qualità di parte, sia attivamente sia passivamente, in sede di gravame solo quando l’impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata (Sez. 1, Sentenza n. 6761 del 22/12/1981, Rv. 417650; Sez. 1, Sentenza n. 1204 del 17/04/1972, Rv. 357687), con esclusione delle contestazioni relative all’ammontare delle spese liquidate, giacché l’eventuale erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore (che potrà rivalersi nei confronti del proprio assistito) bensì quelli della parte vittoriosa (che sarà tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore)