deroga alle distanze fra costruzioni: neanche il Comune può consentirla se non in casi specifici.

Una sentenza lunga e articolata (Cass.civ. sez. II  7 novembre 2017 n. 26354), che affronta un tema interessante:  l’Autorità urbanistica locale non può assentire costruzioni che deroghino alle norme di legge in materia (siano esse quelle civilistiche o quelle integrative locali richiamate) se non all’interno di piani particolareggiati di lottizzazione, che siano volti a dare un assetto e uno sviluppo unitario ad una porzione di territorio, sì che in quel contesto l’autorità locale ben può valutare che simili deroghe siano funzionali allo sviluppo armonico della edificazione dell’intero comparto.

Una sentenza articolata e complessa, che merita integrale lettura e che avrà anche uno specifico interesse per i processualisti, affrontando con ampiezza la questione della rilevabilità d’ufficio delle nullità.

deroga distanze_cassazione_II_civile_26354_2017

© massimo ginesi 8 novembre 2017