una recente pronuncia di legittimità (Cass.civ. sez. II 17.10.2025 n. 27766) chiarisce importanti profili in tema di scadenza dei termini e deposito telematico, osservando che l’errore fatale è già di per sé causa non imputabile dell’esito negativo dei controlli automatici, per cui il depositante non deve dimostrare la natura o l’origine dell’errore e la non imputabilità dello stesso a sua negligenza.
“Secondo esegesi consolidata nella giurisprudenza di questa Corte, dal combinato disposto delle menzionate norme (in cui quella regolamentare integra il contenuto precettivo della disposizione di rango primario ed a loro volta le norme tecniche integrano il contenuto della norma regolamentare) si ricava la regola per cui la tempestività del deposito va verificata con riferimento al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) e, cioè, la cosiddetta “seconda p.e.c.”, la quale attesta l’ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del “sistema giustizia” (cfr., ex aliis, Cass. Sez. U. n. 22834 del 21/07/2022; Cass. n. 12422 dell’11/05/2021; n. 19796 del 12/07/2021; n. 19163 del 15/09/2020; n. 17328 del 2019; n. 4787 dell’1/03/2018; n. 1366 del 19/01/2018).
È stato, tuttavia, costantemente anche rimarcato che, se il deposito si considera perfezionato al momento del rilascio della RdAC, tale effetto rimane “anticipato e provvisorio rispetto all’ultima p.e.c.” e, cioè subordinato “al buon fine dell’intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva”, sicché esclusivamente con l’accettazione del cancelliere (la quarta p.e.c.), “e solo a seguito di essa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti” (v. Cass. n. 28982 dell’8/11/2019; Cass. n. 17404 del 20/08/2020; Cass. n. 27654 del 21/09/2022; Cass. n. 29357 del 10/10/2022; Cass. Sez. U. n. 28403 del 2023; Cass. n. 69 del 3/01/2025; n. 15801 del 13/06/2025).
Se ne è tratta la conseguenza che, “in caso di esito negativo del procedimento di deposito dell’atto (e cioè quando non risulti che il deposito abbia superato i controlli automatici e i controlli manuali) e, dunque, di rifiuto (corretto o meno che sia) dell’atto da parte della cancelleria, la parte deve procedere alla sua rinnovazione, previa rimessione in termini a norma dell’art. 153, secondo comma, c.p.c., ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell’affidamento riposto nell’esito positivo del deposito (v. in tal senso Cass. n. 17404 del 2020), a meno che la stessa parte abbia provveduto senza indugio ad un ulteriore deposito con esito positivo, rendendo così superflua la pronuncia sull’istanza di rimessione in termini da parte del giudice” (così testualmente in motivazione Cass. n. 69 del 2025, cit.)…
Ne discende che il deposito dell’appello avrebbe dovuto ritenersi tempestivo mentre, posto che al nuovo invio la parte aveva prontamente provveduto, con successo, nessun rilievo poteva attribuirsi alla mancata presentazione di tempestiva istanza di rimessione in termini, resa non necessaria proprio dal già avvenuto secondo invio (cfr. Cass. n. 29357 del 2022, cit.), nel descritto contesto da considerare alla stregua di legittima ed efficace continuazione della precedente attività.
Ciò in quanto:
a) l’istanza di rimessione in termini è funzionale alla verifica dei presupposti per l’utile compimento dell’attività per la quale quelli erano scaduti (vale a dire della sussistenza di un “fattore impeditivo avente carattere assoluto e non di mera difficoltà e contrassegnato da un rapporto di causalità diretta e incolpevole rispetto alla decadenza maturata”: v. da ultimo Cass. n. 14348 del 29/05/2025); in mancanza della istanza, ove l’attività venga comunque compiuta dalla parte, a tale verifica può procedersi anche ex post, “ora per allora”, essendo anzi pur sempre essa demandata al giudice investito della decisione nel merito;
b) la tempestività dell’istanza (la presentazione deve avvenire secondo costante indirizzo “in un termine ragionevolmente contenuto”: v. Cass. n. 14348 del 2025, cit.; Cass. n. 9114 del 2012; n. 25289 del 2020; n. 2473 del 2023) è funzionale al rispetto del principio della durata ragionevole del processo (dal quale il requisito della pronta reazione della parte interessata si ricava in via interpretativa indipendentemente dalla mancanza di una esplicita previsione nel codice); ma tale principio deve ritenersi comunque salvaguardato ove la parte abbia, come nella specie, già provveduto prontamente all’attività da cui risulta incolpevolmente decaduto, sebbene sub condicione della verifica ex post del legittimo suo compimento al di là dei termini, mentre per converso nessun pregiudizio ai tempi del processo può derivare, in tale contesto, dal fatto che la parte abbia poi richiesto, dopo mesi, anche di essere rimessa in termini per la medesima attività già utilmente compiuta.
Nella specie, per quanto detto, entrambe le condizioni devono ritenersi rispettate, vale a dire, da un lato, la non imputabilità dell’esito negativo del primo invio telematico e, dall’altro, la tempestività della reazione della parte, in quanto utilmente rappresentata dall’immediata ripetizione dell’invio telematico degli atti una volta avuta conoscenza delle ragioni, ad essa non imputabili, del rifiuto del primo deposito.”
© massimo ginesi 4.11.2025