beni costituiti in trust ed esecuzione immobiliare.

 

L’istituto del Trust è sempre più diffuso e anche il Condominio deve ormai rapportavisi con frequenza, sia per quel che attiene alle modalità di convocazione del trustee, sia – soprattutto – per quel che attiene alle modalità di esecuzione ove sorgano morosità relative a tali beni.

La Cassazione ( Cass. civ. III sez. 27 gennaio 2017 n. 2043) affronta il problema in maniera approfondita: Questa premessa consente di affrontare la tematica delle modalità del pignoramento di beni conferiti in trust alla stregua della giurisprudenza già consolidata di questa Corte in ordine alla natura di quest’ultimo e che non si vede alcun valido motivo di modificare: istituto che è ivi costantemente definito non già quale ente dotato di   personalità giuridica, ma quale semplice insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, nell’Interesse di uno o più beneficiari, formalmente intestati al trustee.

Infatti, con il trust alcuni beni vengono posti sotto il controllo di un fiduciario, il trustee, nell’interesse di uno o più beneficiari e per un fine determinato. Secondo quanto prevede l’art. 2 della Convenzione dell’Aja dell’lluglio 1985, resa esecutiva in Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, il vincolo di destinazione mantiene i beni in trust distinti dal patrimonio del trustee, cui è demandato di ‘amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee’ ; benché il trust non abbia personalità giuridica, dunque, il trustee è l’unico soggetto legittimato nei rapporti con i terzi, in quanto dispone   in esclusiva   del patrimonio vincolato alla predeterminata destinazione” (Cass. 22 dicembre 2015,   n. 25800).

Di conseguenza, è il trustee l’unica persona di riferimento con i terzi e non quale legale rappresentante, ma quale soggetto che dispone del diritto (Cass. 18 dicembre 2015, n. 25478; Cass. 20 febbraio 2015, n. 3456): e ciò in quanto l’effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Cass. 9 maggio 2014, n. 10105), sulla base delle ampie argomentazioni sviluppate nel precedenti di questa Corte, ai quali stima il Collegio opportuno dare continuità mediante un mero richiamo

Quale ulteriore conseguenza, va escluso che possa ritenersi in alcun modo il trust titolare di diritti e tanto meno destinatario di un pignoramento che abbia ad oggetto i medesimi: e l’applicazione di tale pacifica conclusione della giurisprudenza di questa Corte al campo delle esecuzioni civili porta all’ulteriore corollario che i beni conferiti nel trust debbono essere pignorati nei confronti del trustee, perfino a prescindere dall’espressa spendita di tale qualità, relegando ad una valutazione di mera opportunità – e quindi di mera facoltatività – un’apposita menzione dell’appartenenza di quelli ad una massa separata o segregata, quale in genere viene ricostruito il patrimonio che il trust compone.

Al   contrario,   un   pignoramento   che   colpisca   beni   che si prospettano nella – formale e separata – titolarità di un trust prospetta una fattispecie giuridicamente impossibile secondo il vigente ordinamento interno e, quindi, insanabilmente nulla per impossibilità di identificare un soggetto esecutato giuridicamente possibile, siccome inesistente e quindi insuscettibile tanto di essere titolare di diritti che – soprattutto e per quanto rileva ai fini della proseguibilità del relativo processo esecutivo – di subire espropriazioni (cioè coattivi trasferimenti) del medesimi.”

Le argomentazione spese sulla pignorabilità dei beni forniscono anche chiara ed inequivocabile riposa su chi sia il soggetto legittimato a partecipare attivamente alla vita condominiale.

© massimo ginesi 30 gennaio 2017