caduta nelle scale condominiali: non sempre il condominio ne risponde

il fatto colposo della vittima vale ad interrompere il nesso di causalità previsto dall’art. 2051 c.c.: il soggetto che cade lungo le scale condominiali a causa di una macchia ben visibile e percepibile potrà rimproverare solo se stesso e non potrà reclamare alcun risarcimento dal condominio.

 La cassazione (Cass.civ. sez. VI 16 ottobre 2019 n. 26258)  richiama un orientamento consolidato

Sostiene il ricorrente, infatti, che la Corte di appello avrebbe preteso da lui l’onere di fornire la prova che la macchia sulla quale cadde fosse invisibile; e che, non avendo egli fornito tale prova, la sua domanda sia stata per questa ragione rigettata.

In realtà, esaminando la sentenza impugnata nel suo complesso, ci si avvede che la Corte d’appello non ha affatto risolto la questione ad essa devoluta applicando il principio actore non probante, remi absolvitur.

La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto:

(a) in punto di fatto, che la macchia sulla quale scivolò l’odierno ricorrente fosse “ben visibile” (così la sentenza d’appello, p. 4, primo capoverso);

(b) in punto di diritto, che la circostanza che la vittima non si sia avveduta d’una insidia percepibile con l’ordinaria diligenza costituisca, per il proprietario della cosa dannosa, un “caso fortuito”, come tale idoneo a liberare il custode dalla presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. (ibidem, p. 4, ultimo capoverso).

La decisione d’appello, pertanto, non ha affatto risolto la controversia in base al criterio dell’onere della prova: ha, al contrario, ritenuto che la condotta della vittima (consistita nel non percepire un’insidia agevolmente percepibile) abbia rappresentato la causa unica del danno, esonerando da responsabilità il condominio.

Tale valutazione è conforme al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di danni causati da cose in custodia, il fatto colposo della vittima può escludere il nesso di causa tra la cosa e il danno, in misura tanto maggiore, quanto più il pericolo era prevedibile ed evitabile. E’, pertanto, possibile anche che la distrazione o imprudenza della vittima siano di tale intensità o di tale anomalia, da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione dell’evento (per tutti i rilievi che precedono si veda, da ultimo, Sez. 3 -, Ordinanza n. 2482 del 01/02/2018, Rv. 647936 – 02).”

© massimo ginesi 30 ottobre 2019