gli atti prolissi violano il giusto processo

Atti la cui lunghezza e ridondanza risulta non pertinente con l’oggetto del contendere violano il giusto processo, specie laddove la parte riproduca in ogni atto il  contenuto di tutti i precedenti.

Ove poi, in tale contesto, deduca anche capitoli di prova con semplice richiamo alla parte narrativa  risulta anche violato l’art. 244 c.p.c. e le prove risultano inammissibili.

Il giudice rileva anche che la domanda riconvenzionale avanzata sin dalla comparsa di costituzione in fase sommaria non richiede differimento dell’udienza all’esito del mutamento di rito.

E’ quanto statuito da Trib. Massa, ord. 26 ottobre 2019: “ Ritenuto che, avendo parte convenuta avanzato la domanda riconvenzionale sin dalla comparsa depositata nella fase sommaria, a fronte della concessione dei termini ex art 426 c.p.c. all’atto del mutamento del rito, siano state comunque pienamente garantite a parte attrice le garanzie difensive previste dall’art. 418 c.p.c. 

Rilevato che, del tutto incomprensibilmente, attesa la natura del rito locatizio, parte attrice ha richiesto la concessione dei termini ex art 183 c.p.c. e non ha poi capitolato le proprie istanze istruttorie nella memoria integrativa, per la quale era stato concesso apposito termine 

Ritenuto altresì che le prove dedotte da parte convenuta risultino inammissibili per la totale inosservanza dei requisiti previsti dall’art. 244 c.p.c. (cass. 3708/2019); parte convenuta redige una comparsa ed una memoria integrativa (l’una di 32 e l’altra di 45 pagine) che contrastano con qualunque principio di ragionevolezza e sinteticità, violando il disposto di cui all’art l’art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015 e finendo con ciò per abusare del processo (Cass. 11199/2012, Trib. Milano 1.10.2013): nell’ambito di tali ridondanti atti, deduce a prova circostanze che richiama per mera relazione a capoversi della parte narrativa che risultano di difficile reperimento nella congerie di deduzioni che la difesa ha ritenuto di versare nel processo e, dall’altro, si discostano dai principi di capitolazione previsti dall’art. 244 c.p.c., contenendo valutazioni, componenti descrittive ed estranee al mero fatto su cui il testimone dovrebbe essere escusso. Tale modalità rende del tutto inammissibili le deduzioni istruttorie avanzate dal convenuto posto che “Le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli artt. 230 e 244 c.p.c. devono essere dedotte per articoli separati e specifici. Ne consegue l’inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto della comparsa di risposta che non consenta, per la genericità ed indeterminatezza del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, né può essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova (tramite una c.d. “lettura estrapolativa” nell’atto di parte), contrastandovi il principio della disponibilità della prova.  Cass. civ. n. 12292/2011 “

© massimo ginesi 31 ottobre 2019 

atti troppo lunghi: può costituire violazione delle regole del giusto processo.

Attenzione alla redazione di atti difensivi prolissi  e inutilmente arricchiti con la citazione di tutte le difese avversarie e le dichiarazioni dei testimoni: il predisporre difese inutilmente sovrabbondanti e ridondanti comporta violazione delle regole del giusto processo e può comportare l’applicazione di ella compensazione quale misura sanzionatoria ex art 91 c.p.c.

E’ quanto riporta una sentenza Tribunale Massa 18 aprile 2018, relativa ad un procedimento di locazione ove – a fronte di una sostanziale linearità della materia del contendere – la difesa della parte risultata vittoriosa ha depositato una memoria difensiva finale di ben 45 pagine, in cui ha riportato  in toto quanto già esposto in memoria integrativa,  buona parte delle difese avversarie per poi glossarle con argomenti a confutazione e buona parte delle dichiarazioni dei testi escussi durante l’istruttoria.

Osserva il Tribunale apuano ” la M. ha depositato una conclusionale di ben 45 pagine ove ha ripetuto innumerevoli volte concettidel tutto assimilabili e decisamente sintetizzabili in misura più opportuna)…

Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate –in assenza di rilevanti questioni di fatto e diritto e stante la sostanziale omogeneità dei motivi di contendere nei procedimenti riuniti –in forma unitaria e secondo i minimi tariffari previsti dal DM 55/2014 per il relativo scaglione di valore (CAss. SS.UU.17406/2012);

stante la condotta della difesa di parte vittoriosa, che ha depositato una conclusionale di ben 45 pagine, reiterando più volte concetti già espressi e riportando ampi stralci delle difese avversarie al solo fine di confutarle, con una condotta che costituisce violazione delle regole del giusto processo ( Trib. Milano 1.10.2013, CAss. 11199/2012) vengono compensateper metà.”

Si tratta di concetto già espresso dalla Corte di legittimità, riguardo al giudizio di cassazione  “La motivazione semplificata non è preclusa dalla particolare ampiezza degli atti di parte (111 pagine è la lunghezza del ricorso principale, il controricorso e ricorso incidentale raggiungono le 64 cartelle, e la memoria illustrativa, meramente iterativa del ricorso principale, è di 36 pagine), perchè detta ampiezza – che certamente, pur non ponendo un problema di formale violazione delle prescrizioni formali dettate dall’art. 366 cod. proc. civ., non giova alla chiarezza di tali atti e concorre ad allontanare l’obiettivo di un processo celere, che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio – non è affatto direttamente proporzionale alla complessità giuridica o all’importanza economica delle questioni veicolate, e si risolve soltanto in una inutile e disfunzionale sovrabbondanza, infarcita di continui e ripetuti assemblaggi e trascrizioni degli atti defensionali, delle sentenze dei gradi di merito, delle prove testimoniali, della consulenza tecnica e dei suoi allegati planimetrici.” ( Cass.Civ.  sez. 04/07/2012,  n. 11199) e fatto proprio anche da alcuni giudici di merito: “Non rispettano il principio del giusto processo gli atti depositati dalle parti con contenuti sovrabbondanti dove, nel merito, rispetto alle precedenti difese ed al thema decidendum, non introducano elementi di particolare differenziazione o novità” (Trib. Milano 1 ottobre 2013).

© massimo ginesi 19 aprile 2018