la Corte europea si pronuncia sulla mediazione obbligatoria prevista dall’ordinamento italiano.

La Corte Europea è stata investita dal Tribunale di Verona della questione di legittimità del D.lgs 28/2010 laddove prevede l’esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per determinate materie, ove comporta  obbligatoriamente l’assistenza dell’avvocato e conseguenze sfavorevole nel successivo giudizio di merito connesse  alla condotta tenuta dalle parti nel procedimento di mediazione.

Il contrasto attiene alla direttiva direttiva n. 11/2013, applicabile quando una delle due parti sia un consumatore (ed il Condominio tale è considerato dalla giurisprudenza).

Osserva la Corte di Giustizia UE con sentenza 14 giugno 2017 n. 457 che ” La direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori), dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede il ricorso a una procedura di mediazione, nelle controversie indicate all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a queste medesime controversie, purché un requisito siffatto non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario.

La medesima direttiva dev’essere invece interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale prevede che, nell’ambito di una mediazione siffatta, i consumatori debbano essere assistiti da un avvocato e possano ritirarsi da una procedura di mediazione solo se dimostrano l’esistenza di un giustificato motivo a sostegno di tale decisione.”

Almeno per quei procedimenti in cui una delle parti sia qualificabile come consumatore la Corte individua dunque elementi di criticità del sistema normativo italiano.

Certamente in contrasto con la norma sovranazionale appare l’obbligo del difensore così come dovrà attentamente essere valutata la circostanza che dalla condotta delle parti in mediazione non derivino conseguenze nel successivo processo: “durante l’udienza, il governo italiano ha dichiarato che l’imposizione di un’ammenda da parte del giudice in un successivo procedimento è prevista soltanto in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo alla procedura di mediazione, e non in caso di ritiro dalla medesima. Se così è, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, la direttiva 2013/11 non osta a una normativa nazionale che consente al consumatore di rifiutare di partecipare a una previa procedura di mediazione solamente per un giustificato motivo, purché egli possa porvi fine senza restrizioni successivamente al primo incontro col mediatore.”

© massimo ginesi 15 giugno 2017

Sezioni Unite: quando la notifica non va a buon fine

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Cass. SS.UU. 14594/2016: una importante pronuncia in tema di notificazione degli atti giudiziari, che fornirà utili elementi di valutazione al difensore sulla condotta da tenere nell’espletamento di tale attività.

La Corte affronta sia il problema della individuazione del corretto destinatario della notifica e dei casi in cui l’erronea identificazione possa essere imputata alla parte che richiede l’adempimento, sia – soprattutto – la condotta doverosa del notificante, in caso di esito infruttuoso del primo tentativo, affinchè il processo notificatori possa ritenersi efficace sin dal primo atto compiuto.

Da leggere per intero.

© massimo ginesi 18 luglio 2016  

mediazione, niente procedibilità se le parti non compaiono?

si sta affacciando nei Tribunali un lettura rigida delle norme in tema di mediazione: se le parti  non compaiono personalmente all’incontro fissato dal mediatore il Giudice potrebbe ritenere non perfezionata la condizione di procedibilità e rinviare i contendenti nuovamente davanti all’organismo di mediazione.

Così ha recentemente deciso il Tribunale di Modena con ordinanza 2 maggio 2016: “la condizione di procedibilità in discorso si considera avverata, anzitutto, laddove si sia svolto un primo incontro (seppur conclusosi senza accordo); ovvero, in altre parole, che le parti si siano fisicamente incontrate alla presenza del mediatore (e con l’assistenza dei rispettivi avvocati).”

Aggiunge ancora il Tribunale emiliano :”stando sempre al tenore letterale del disposto normativo, all’incontro col mediatore devono partecipare le parti personalmente (per quanto sempre assistite dall’avvocato). Trasparente è la previsione dettata dal comma 1° dell’art. 8 che, lessicalmente, scinde la presenza della parte (personalmente) da quella del difensore per la partecipazione agli incontri di mediazione. Entrambi devono congiuntamente partecipare al primo incontro ed a quelli successivi (“ le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato”). Non avrebbe d’altro canto senso logico prevedere l’attività informativa che il mediatore è tenuto ad esplicare in sede di primo incontro se non in un’ottica informativa a beneficio della parte personalmente comparsa. Posto che il difensore, in quanto mediatore di diritto e titolare degli obblighi informativi ex art. 4, comma 3, nei confronti del cliente, non abbisogna di informazione su funzione e modalità di svolgimento della mediazione”

il provvedimento  merita lettura per gli ampi richiami giurisprudenziali (seppur di solo merito) e per il panorama operativo che traccia.

Ciò dovrà indurre i difensori a prestare attenzione alla comparizione personale delle parti e, in ambito condominiale, gli amministratori ad attivarsi con solerzia, nei limiti e secondo il disposto  dell’art. 71 quater disp.att. cod.civ.

© massimo ginesi giugno 2016