quando l’usucapione e il possesso scattano…

 

Sulla pagina pubblica Facebook di una associazione di settore compare un “parere” nel quale, oltre ad un raccapricciante uso dei termini giuridici in tema di possesso ed usucapione, è contenuta  una solenne castroneria.

Costoro ignorano che ai fini dell’usucapione  giova anche  il possesso  “invito domino”:  la comunicazione di una diffida non è affatto idonea ad interrompere il decorso del termine per usucapire,  poichè l’unico atto idoneo in tal senso è l’azione giudiziale con cui il proprietario rivendichi tale sua qualità;

potendosi esercitare il relativo possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale, cosicché è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso solo ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali diretti ad ottenere “ope iudicis” la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente, come la notifica dell’atto di citazione con il quale venga richiesta la materiale consegna di tutti i beni immobili in ordine ai quali si vanti un diritto dominicale, conformemente alle pronunce di questa Corte menzionate nella stessa sentenza impugnata, nel solco di un orientamento consolidato, ribadito anche più recentemente” (Cassazione civile, sez. II, 06/05/2014, n. 9682)

sono peraltro concetti che si acquisiscono al primo anno di università, al corso di diritto privato  (dove altrimenti non si passa); aveva davvero ragione Umberto Eco che fra i primi intravvide alcune gravi controindicazioni del web

© massimo ginesi 2 ottobre 2018