oggetto della mediazione: una lettura bilanciata delle contrapposte esigenze.

L’istituto della mediazione, a mente dell’art. 5 comma 1 bis D.Lgs. 28/2010, costituisce condizione di procedibilità – fra le altre – per le controversie in tema di locazione.

Si tratta di intervento del legislatore volto ad incentivare le A.D.R. (alternative dispute resolution) a tutto vantaggio della deflazione del contenzioso giudiziario,  esperimento che – invero – negli anni di applicazione non ha dato risultati entusiasmanti.

Accade tuttavia che, troppo spesso, tale istituto (e la connessa condizione di procedibilità) finisca per assumere natura meramente dilatoria nelle mani del convenuto che intenda procrastinare l’esame delle pretese dell’attore, complice anche una lettura spesso assai formale della giurisprudenza di merito.

L’auspicabile risoluzione alternativa del contendere, con beneficio per le aule di giustizia, non deve tuttavia entrare in conflitto con i diritti di difesa costituzionalmente garantiti, sì che anche l’interpretazione delle norme sulla procedibilità dovrà attenersi a criteri di garanzia che non dimentichino le norme primarie dell’ordinamento.

In tal senso si pone una recente pronuncia apuana (Trib. Massa 6 luglio 2018 n. 496 ) in tema di locazione, svolta all’esito della fase sommaria di convalida, il cui rito è stato mutato per l’opposizione del conduttore,  laddove ritiene la mediazione svolta come idonea ad avverare la condizione di procedibilità in ordine a tutto il dedotto ed il deducibile sul contratto oggetto di contesa.

Va preliminarmente risolta la questione della procedibilità della domanda riconvenzionale, così come sollevata da parte convenuta.

Ammesso che parte convenuta abbia interesse giuridico a sollevare tale eccezione con riferimento ad una propria domanda, laddove il giudice non ne rilevi d’ufficio la sussistenza, va comunque rilevato che si tratta di eccezione priva di fondamento.

L’avveramento della condizione di procedibilità deve, ad avviso di questo giudice, essere oggi inteso in maniera dinamica e costituzionalmente orientata (Trib.Massa 29.5.2018 n. 398 e Trib. Massa 29 giugno 2018 n. 470), sì che dovrà contemperare le esigenze deflattive sottese al D.Lgs 28/2010 con il diritto ad un giusto e rapido processo, in attuazione del precetto costituzionale di cui alll’art. 24 Cost.

Ne consegue che il giudice dovrà apprezzare se alle parti sia stata concessa l’opportunità di svolgere dinanzi al mediatore ogni aspetto relativo alla materia del contendere che giunge al suo esame, con adeguate garanzie volte a permettere la partecipazione personale delle parti, onde poter appieno sollecitare quei distretti metagiuridici che consentono al mediatore di sondare la volontà conciliativa delle parti.

Dalla domanda di mediazione, prodotta da parte attrice in questo giudizio in data 27.10.2017, appare evidente che è stato sottoposto al mediatore l’intero contenuto della controversia  introdotta con rito sommario e rubricata al n. 761/17 RG, dunque anche le eccezioni del convenuto, già ampiamente svolte in quella sede, anche se non ancora formalizzate in espressa domanda riconvenzionale, poi avanzata dal R. solo nella memoria integrativa.

Si deve dunque ritenere che la mediazione abbia avuto portata estesa alla natura e alla durata della locazione dell’immobile, a prescindere dal contratto espressamente richiamato in sede di intimazione di sfratto, consentendo alle parti – ove lo avessero voluto – di comporre la lite su tutti gli aspetti già ampiamente delineati nella fase sommaria, al momento del mutamento del rito.

Tale lettura consente dunque di ritenere compiutamente svolto – senza successo – il preliminare adempimento deflattivo previsto dall’art. 5 comma 1 bis  D.lgs 28/2010, con piena procedibilità di tutte le domande connesse al rapporto locativo (inteso quale rapporto di godimento e detenzione del bene dietro corrispettivo) dedotto in causa, a prescindere dal titolo formale concretamente dedotto dalle parti.

Opinando diversamente, con una lettura drasticamente formale, si sarebbe raggiunto l’unico scopo di duplicare inutilmente un adempimento cui le parti avevano già mostrato di non voler attendere con animo e soluzione positiva riguardo alla stessa fattispecie concreta, senza alcun vantaggio sotto il profilo di risoluzione alternativa voluto dal legislatore e con, invece, una evidente compressione del diritto dell’attore a vedere esaminata la propria domanda in tempi ragionevoli e senza inutili dilazioni.”

 

TribMassa_6luglio2018

copyright massimo ginesi 16 luglio 2018