anche il condomino distaccato contribuisce alle spese involontarie dell’impianto di riscaldamento

Lo ha stabilito il Tribunale  di Varese, Sezione II civile, con sentenza del 21 aprile 2025, n. 325: I giudici lombardi hanno  respinto  l’impugnativa della delibera condominiale che autorizzava l’amministratore a ricalcolare la quota di consumo involontario di competenza delle unità distaccate per la gestione corrente ed ad imputarla per il futuro, ribadendo  che i condomini distaccati devono contribuire alle spese del consumo c.d. involontario, anche se non sono state  richieste in passato.

Sullo stesso tema già la giurisprudenza di legittimità si era espressa i tal senso, affermando che  l’obbligazione del pagamento delle spese di consumo involontario sussite  “…in base ai parametri di cui alla normativa UNI 10200/2015 (d. lgs. n. 102/2014),” sul presupposto che il c.d. consumo involontario sia “sempre presente” in caso di distacco…” (Cass. 12 ottobre 2022, n. 29838).

Laddove l’impianto sia  predisposto  per servire tutte le unità immobiliari del fabbricato,  colui che si  distacca, oltre  alle spese straordinarie e di messa a norma di cui all’art. 1118 quarto comma del codice civile, deve contribuire anche alle spese per il consumo involontario; viceversa, se  il distacco comportasse  un incremento dei costi sostenuti dagli altri condomini, la rinuncia al servizio sarebbe radicalmente illegittima (ex multis, Cass. n. 13718/2012Trib. Savona 115/2022, Trib. Roma n  14417/2022).