la soprelevazione del muro comune

“Il comproprietario ha facoltà di sopraelevare il muro comune ma deve iniziare, in ogni caso, la costruzione dal confine della sua proprietà esclusiva, anche quando non intenda estendere la sopraelevazione a tutto lo spessore del muro giacché diversamente, egli attrarrebbe nella sfera della sua proprietà esclusiva una porzione della cosa comune”.

E’ quanto stabilisce Cass.civ. sez. II  13.6.2022 n. 19040

Cass_19040_2022

© massimo ginesi 14.6.2022