parcheggi vincolati: le modalità di calcolo della integrazione del prezzo che compete al venditore.

Cass.Civ. sez.VI-2 ord. 12 settembre 2018 n. 22514 rel. Scarpa  chiarisce le modalità di calcolo della integrazione del prezzo che compete al costruttore che abbia trasferito l’immobile privo dell’area obbligatoriamente destinata a parcheggio.

E’ noto che la disciplina vincolistica stabilisce una integrazione ex lege della volontà delle parti, con riguardo alle aree che devono essere obbligatoriamente essere destinate a parcheggio negli edifici di  abitazione residenziale. Ove il costruttore ometta di trasferire detta area, riservandosene la proprietà, la volontà delle parti viene sopravanzata dal dettato normativo, sì che tale bene viene comunque trasferito in capo all’acquirente dell’unità abitativa. Tuttavia, a seguito di tale trasferimento ex lege, sorge in capo all’acquirente l’obbligo di versare il corrispettivo del bene inizialmente pretermesso: la corte, nell’ordinanza  in commento, indica le modalità di calcolo con cui deve essere individuato il prezzo dovuto.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, ribadito altresì nella sentenza rescindente Cass. 1 agosto 2008, n. 21003, la sostituzione automatica della clausola che riservi al venditore la proprietà esclusiva dell’area destinata a parcheggio ai sensi dell’art. 41-sexies della l. n. 1150 del 1942, come introdotto dall’art. 18 della l. n. 765 del 1967, con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d’uso a favore dell’acquirente di unità immobiliari comprese nell’edificio, attribuisce al venditore, ad integrazione dell’originario prezzo della compravendita, il diritto al corrispettivo del diritto d’uso sull’area medesima, il quale ha la funzione di riequilibrare il sinallagma funzionale del contratto e, in difetto di pattuizione tra le parti, va determinato in base al prezzo di mercato, presumendosene la coincidenza con il prezzo normalmente praticato dall’alienante, cui occorre in tal caso riferirsi ex art. 1474, comma 1, c.c..

Nel determinare il prezzo normalmente praticato dall’alienante, al quale ci si deve rapportare ai sensi dell’art. 1474, comma 1, c.c., corrispondente, appunto, a quello di mercato, occorre far riferimento al tempo della conclusione del contratto (nella specie, 21 gennaio 1971).

Il prezzo determinato ai sensi dell’art. 1474, comma 1, c.c. ha natura di debito di valuta, con conseguente applicabilità della disciplina dettata dall’art. 1277 c.c. e, in caso di ritardo nell’adempimento, della disciplina ex art. 1224, comma 2, c.c., per cui, al contrario di quanto compiuto dalla Corte d’Appello di Lecce, il liquidato corrispettivo del diritto d’uso sull’area non può essere suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta, né vanno accordati interessi con funzione compensativa sulla somma dovuta aumentata gradualmente nell’intervallo di tempo trascorso fra la conclusione del contratto e la liquidazione operata in sentenza (cfr. Cass. Sez. 2, 04/07/2017, n. 16411; Cass. Sez. 3, 06/09/2007, n. 18691; Cass. Sez. 2, 10/03/2006, n. 5160; Cass. Sez. 2, 01/08/2001, n. 10459; Cass. Sez. 2, 14/11/2000, n. 14731; Cass. Sez. U, 05/11/1996, n. 9631).”

© massimo ginesi 18 settembre 2018