il criterio della prevenzione non si applica alle costruzioni in aderenza

Lo ha stabilito Cassazione, sez. II Civile, ord. 12 ottobre 2017, n. 23986, cassando un pronuncia della corte di appello di Firenze che condannava un soggetto alla demolizione di una scala costruita in aderenza al fabbricato del vicino, edificato sul confine e costruito preventivamente.

Osserva la Corte di legittimità che “tale statuizione è giuridicamente errata laddove pretende di applicare alla costruzione in aderenza un principio elaborato da questa Corte in materia di costruzione in prevenzione;
che, infatti, il precedente di legittimità invocato a pag. 7 della sentenza gravata (Cass. 6926/01, secondo la quale il diritto di prevenzione riconosciuto a chi per primo edifica si esaurisce con il completamento della costruzione e non può, quindi, giovare automaticamente per un successivo manufatto, ancorché accessorio al primo) riguarda, appunto, l’edificazione in prevenzione a distanza dal confine inferiore alla metà della distanza di tre metri prevista tra costruzioni dall’873 c.c. e non si occupa dell’edificazione in aderenza;
che, per contro, non vi sono ragioni per negare la possibilità di costruire un manufatto in aderenza ad un fabbricato realizzato dal vicino sul confine per il solo fatto che tale manufatto costituisca addizione di un fabbricato preesistente (non importa se realizzato prima o dopo quello del vicino: per l’affermazione della possibilità di mutare in ogni tempo la soluzione costruttiva – a distanza legale, in aderenza o in appoggio – purché la situazione lo consenta e la soluzione originaria sia legittima, cfr. Cass. 11488/15)”

© massimo ginesi 16 ottobre 2017