1102 cod.civ. in condominio: l’uso difforme in una recentissima pronuncia

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Cass. civ. VI sez. 14 settembre 2016 n. 17992: nel lontano 1999 alcuni condomini citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona i  proprietari di un appartamento posto al terzo piano del condominio, domandando   la condanna degli stessi alla rimozione dell’innesto di un tubo di scarico di acque luride su un pluviale esterno, prima destinato al solo scolo delle acque meteoriche.

Gli attori hanno ottenuto pronuncia favorevole sia in primo che in secondo grado, ma i resistenti non si danno per vinti e ricorrono in cassazione, sostenendo che non era stata dimostrata la maggiore pericolosità del diverso uso del bene comune da loro posta in essere.

La Corte per la terza volta ritene infondate le doglianze di coloro che avevano modificato il bene comune , affermando che ai fini della norma non è necessaria la prova dell’effettivo danno derivante dall’utilizzo ma è sufficiente una maggior probabilità di inconvenienti futuri che possono essere ritenuti anche su base deduttiva, ove adeguatamente motivati: “Il giudice distrettuale, chiamato a valutare la compatibilità dell’opera contestata rispetto ai limiti indicati dall’art. 1102 e.e. – ossia il divieto di alterare la destinazione della cosa comune e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto – ha ritenuto di escluderla sulla base dell’esame di un  insieme di fattori, concernenti non solo l’alterazione dell’originaria destinazione del bene comune, limitata, sin dalla realizzazione dello stabile, allo scolo delle sole acque bianche, ma anche la possibilità di nuovi eventi pregiudizievoli cagionati dall’eventuale intasamento del pluviale e dalla conseguente fuoriuscita dei liquami in esso contenuti. In particolare, da una lettura complessiva della motivazione, appare evidente che il giudice de qu0, nel valutare tale ulttima circostanza, ossia “le negative conseguenze” che un uso diverso del discendente può comportare, non è incorso in contraddizjone, giungendo a una decisione che, ancor primaa che sul piano giuridico, appare indiscutibile sul piano logico, in quanto fondata sul  postulato secondo cui all’aumentare del numero dei fattori di rischio consegue, quantomeno sul  piano astratto, l’aumentare delle possibilità che dagli stessi derivino eventi pregiudizievoli”

© massimo ginesi 19 settembre 2016